F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082 del 11 Aprile 2013 (257) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO FIORITI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AS Gubbio 1910 Srl) E DELLA SOCIETA’ AS GUBBIO 1910 Srl (nota n. 5563/500pf12-13/SP/blp del 12.3.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082 del 11 Aprile 2013 (257) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO FIORITI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AS Gubbio 1910 Srl) E DELLA SOCIETA’ AS GUBBIO 1910 Srl (nota n. 5563/500pf12-13/SP/blp del 12.3.2013). Il deferimento Con provvedimento del 12 marzo 2013, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione: 1) il Signor Marco Fioriti, Presidente e legale rappresentante della Società AS Gubbio 1910 Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 20 del contratto Collettivo AIC – Leghe LNP e PRO vigente nella stagione 2010/2011, per non aver adempiuto all’obbligo che prevedeva la stipula della polizza presso primaria Compagnia di Assicurazioni per gli infortuni nei riguardi del calciatore Eugenio Lamanna, tesserato per la società Gubbio nella citata stagione sportiva. 2) La Società AS Gubbio 1910 Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. 2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano una memoria difensiva, mediante la quale contestavano gli addebiti loro mossi. 3. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Marco Fioriti l’inibizione per mesi uno; nei confronti della Società AS Gubbio 1910 Srl l’ammenda di euro 10.000,00, Nessuno è comparso per i deferiti. 4. La decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Con nota pervenuta alla Procura Federale in data 19.12.2012, il Collegio Arbitrale Lega Nazionale Professionisti Serie B trasmetteva copia del lodo e del procedimento tra il calciatore Eugenio Lamanna e la Società AS Gubbio 1910 Srl. Dagli atti del detto procedimento emergeva che con ricorso del 15.6.2012 il calciatore Lamanna esponeva che in data 26.9.2010, mentre era tesserato per la Società Gubbio, subiva una gravissima aggressione da parte di un gruppo di tifosi dell’Alessandria, a seguito della gara Alessandria – Gubbio, valevole per il campionato di Lega PRO – I Divisione. Che, a seguito di tale grave episodio doveva ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Alessandria, ove gli veniva riscontrata la frattura del pavimento orbitario di destra e della lamina papiracea, nonché la frattura delle ossa nasali di destra. Era pertanto, successivamente costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico maxillofacciale ed ad un secondo intervento per la riduzione della frattura delle ossa nasali. Il Sig. Lamanna si rivolgeva pertanto al Collegio Arbitrale al fine di ottenere, ai sensi dell’art. 18 dell’Accordo Collettivo siglato tra l’AIC e le Leghe LNP e PRO, il rimborso delle spese per gli esami e gli interventi sostenuti, quantificati in € 14.446,87 oltre alla condanna dell’AS Gubbio 1910 Srl, al pagamento delle somma di € 15.493,65 relativa ai postumi di invalidità permanenti residuati a seguito dell’infortunio citato. Il Collegio Arbitrale nella propria decisione, accertava che in effetti l’AS Gubbio 1910 Srl non aveva stipulato alcun tipo di polizza infortuni in favore del proprio tesserato. Tale circostanza non veniva mai contestata in sede di procedimento arbitrale da parte dell’AS Gubbio 1910 Srl, che si limitava unicamente a contestare la congruità delle spese mediche affrontate dal proprio tesserato per le cure effettuate a seguito delle lesioni subite. Il deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor Marco Fioriti e della AS Gubbio 1910 Srl si fonda sulla violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 20 del contratto Collettivo AIC – Leghe LNP e PRO vigente nella stagione 2010/2011, per non aver i deferiti Signor Marco Fioriti e la Società AS Gubbio 1910 Srl, adempiuto agli obblighi assicurativi incombenti sulla Società deferita, e che prevedevano la stipula della polizza presso primaria Compagnia di Assicurazioni per gli infortuni. In effetti dalla lettura dell’articolo 20 del contratto Collettivo AIC - Leghe LNP e PRO vigente nella stagione 2010/2011, risulta che la AS Gubbio 1910 Srl aveva l’obbligo di stipulare una polizza infortuni a beneficio del proprio tesserato Eugenio Lamanna. A parere della Commissione Disciplinare, le eccezioni spiegate dai deferiti non sono meritevoli di essere accolte, in quanto la lettura dell’articolo suddetto risulta chiara ed inequivocabile. Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Marco Fioriti, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza, risulta acclarata la responsabilità diretta della Società AS Gubbio 1910 Srl, ai sensi del’art. 4 comma 1, per i fatti ascritti al Signor Marco Fioriti, suo Presidente e Legale rappresentante. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Marco Fioriti l’inibizione per mesi 1 (uno); nei confronti della Società AS Gubbio 1910 Srl l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).
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