F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA Con ricorso del 27/05/2009 l'allenatore dilettante Salvatore BABUSCIA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto da parte della A.C. SERRESE il pagamento di C. 7.000,00, oltre agli interessi di mora ed at risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, a saldo della somma pattuita in contratto. Il ricorrente ha allegato al ricorso copia della scrittura privata del 18/09/2008, sottoscritta con il legate rappresentante della A.C. Serrese, il quale si era impegnato a corrispondergli un compenso annuo di E. 8.000,00, da pagarsi in quattro rate di € 2.000,00 cadauna alle scadenze del 30/11/2008; 30/01/2009; 30/04/2009 e 30/05/2009 per lo svolgimento dell'attività di allenatore della 1^ squadra, partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria della L.N.D. - F.I.G.C.- Il Comitato Regionale Calabria della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha inviato, a mezzo fax, copia dell'accordo economico, sottoscritto tra il ricorrente Babuscia Salvatore e il legale rappresentante della A.C. Serrese, recante il timbro del Comitato Regionale Calabria e la data di deposito, avvenuto il 22/09/2008, sul quale, in corrispondenza della scritta "premio di tesseramento annuale" a riportato la scritta a penna "A TITOLO GRATUITO"ed analoga scritta a stata riportata nello spazio riservato alle scadenze dei ratei. In data 9/12/2009, questo Collegio Arbitrale, in considerazione di quanto sopra esposto, ritenne opportuno di trasmettere alla Procura Federate della F.I.G.C. tutti gli atti in originale riguardante la vertenza Babuscia Salvatore/A.C. Serrese in presenza di due contratti sottoscritti dalle parti, in contrasto tra Toro, uno a titolo oneroso e 1'altro a titolo gratuito. In data 29/05/2012, la Segreteria di questo Collegio ha richiesto alla Procura Federale della F.I.G.C. notizie inerenti la pratica Babuscia /A.C. Serrese onde consentire at Collegio di deliberare in ordine alla vertenza proposta. La Segreteria della Procura Federale della F.I.G.C., con nota dell' 11/06/2012, ha trasmesso gli accertamenti esperiti circa la vertenza Babuscia /A.C. Serrese, da cui si evince che: con raccomandata a/r del 4/05/2010, il Vice Procuratore della F.I.G.C. ha comunicato 1'esito delle indagini e le conclusioni a cui a giunto ai seguenti indirizzi: Commissione Disciplinare Territoriale, A.C. Serrese, sig. Albano Salvatore, Presidente della F.I.G.C., Direttore Generale della F.I.G.C., Segretario della F.I.G.C., Comitato Regionale Calabria, Lega Nazionale Dilettanti e al Comitato Regionale Calabria. Gli accertamenti svolti dal Procura Federale della F.I.G.C. hanno evidenziato che il contratto sottoscritto tra l'allenatore Babuscia Salvatore e A.C. Serrese, depositato presso il Comitato Regionale Calabria, presenta delle evidenti alterazioni e che sotto la scritta "a titolo gratuito" sono chiaramente leggibili gli estremi di un contratto a titolo oneroso, i cui termini sono perfettamente sovrapponibili alla copia in possesso dal Babuscia Salvatore, ancora, che non appaiono credibili e convincenti le dichiarazioni del sig. Albano Salvatore circa l' impossibilità di reperire un nuovo modulo da utilizzare per il presunto accordo di tipo diverso da quello a titolo oneroso, in considerazione che l'allenatore Babuscia Salvatore era in possesso dell'accordo in originate esibito al Collegio Arbitrale che non presentava cancellature. Alta Luce di quanto sopra la Procura Federate della F.I.G.C. ha deferito alla Commissione Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria della L.N.D.-F.I.G.C. 1- il sig. Albano Salvatore, Presidente della Società A.C. Serrese, "per violazione di cui all'art. 1 comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 8 comma 1 del C.G.S., in qualità di Presidente della A.C. Serrese , in violazione ai principi di lealtà, correttezza e proibità, fatto uso, tentando di farne valere la legittimità ed efficaci, di un accordo economico, evidentemente alterato con l'apposizione della dicitura "a titolo gratuito" oneroso, con 1'allenatore Babuscia Salvatore, per la stagione sportiva 2008/2009"; 2- La Società A.C. Serrese, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., delle violazioni ascritte at suo Presidente, sig. Albano Salvatore. Il Collegio Arbitrale sulla base delle indagini svolte dalla Procura Federale della F.I.G.C., decide di accogliere il ricorso prodotto dall'allenatore Babuscia Salvatore. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla A.C. Serrese di corrispondere all'allenatore Babuscia Salvatore la somma di € 7.000,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2008/2009, oltre ad € 550,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 7.550,00. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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