F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA:all. Carlo COTRONEO / A.S.D. ALBALONGA (62/90) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA:all. Carlo COTRONEO / A.S.D. ALBALONGA (62/90) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso del 26/10/2009, l'allenatore di Base Carlo Cotroneo, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. Albalonga, il pagamento della somma di C. 4.500,00, a saldo del premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2008/2009, oltre agli interessi di mora e la rivalutazione monetaria della somma stessa. Il ricorrente al ricorso ha allegato copia di accordo tipo sottoscritto con il legale rappresentante della A.S.D. Albalonga, in data 8/09/2008, con il quale lo stesso si era impegnato a corrispondergli un compenso annuo di € 7.000,00, da pagarsi in dieci rate di € 700,00, cadauna aventi tutte scadenze al 5 di ogni mese, a partire da settembre 2008 e fino a giugno 2009, per lo svolgimento dell'attività di allenatore della 1A squadra, partecipante at campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Lazio della L.N.D. - F.I.G.C.- Il ricorrente ha allegato, altresì, copia di richiesta di tesseramento da tecnico per la stagione sportiva 2008/2009, datato 8/09/2008 e copia di assegno della Banca Popolare di Milano, avente il numero 50328517/08, emesso il 15/09/2008, per € 2.000,00, intestato al ricorrente e riportante la scritta "A.S.D. Albalonga", con firma illeggibile. L'accordo economico, sottoscritto dalle parti, a stato depositato presso il Comitato Regionale Lazio della L.N.D., in data 12/09/2008. La società convenuta, regolarmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 14/12/2009, ha contro dedotto sostenendo di aver corrisposto at ricorrente l'intero importo pattuito, pari ad € 7.000,00, parte con assegni e parte in contanti, nonostante 1'interruzione del rapporto, a dimostrazione di ciò ha allegato numero tre ricevute per € 2.000,00 cadauna, su carta intestata della società, riportante il nome e cognome del ricorrente e la data di settembre 2008, ottobre 2008 e novembre 2008, con la scritta "quale acconto rimborso spese relativo alla stagione agonistica 2008/2009", riportante una firma illeggibile; ha, altresì, concluso sostenendo che nulla a dovuto al Cotroneo e, ogni ulteriore importo eventualmente riconosciuto, rappresenterebbe un indebito arricchimento dello stesso ai danni della società. Il ricorrente, alle osservazione fatte pervenire dal legale rappresentante della società, ha contro dedotto confermando in toto la sua richiesta economica di € 4.500,00, a saldo delle sue spettanze, e ha ribadito di aver percepito solo la somma di € 2.500,00, tramite due assegni bancari a fronte di quattro mensilità, un assegno di € 2.000,00, datato 15/09/2008, richiesto in anticipo, a fronte dei mesi di settembre, ottobre e novembre ed un assegno di € 500,00 di cui non pud fornire copia in quanto smarrito. Circa il pagamento in contanti di € 1.000,00, fatto alla presenza del dott. Russo e sig. Punzi, quali dirigenti della società, il ricorrente ha comunicato che non a mai avvenuto. Il Collegio Arbitrale sulla scorta della documentazione in atti e la poco chiarezza degli avvenimenti succedutisi, per meglio conoscere i fatti esposti dalle parti, ha deciso la convocazione delle parti. Considerato che nella audizione innanzi al Collegio Arbitrale sia il ricorrente Cotroneo che il Presidente della società Albalonga non hanno chiarito i dubbi emersi per la definizione della insorta vertenza, il Collegio ha deciso di interessare la Procura Federale per meglio accertare la veridicità di quanto affermato dal legale rappresentante della società Albalonga e dall'allenatore Cotroneo, in netto contrasto tra loro, in ordine al pagamento di € 4.500,00 a saldo dell'accordo economico sottoscritto nella scrittura privata in data 8/09/2008. Con nota del 18/03/2013, la Procura Federale ha provveduto a trasmettere a questo Collegio Arbitrale le risultanze degli accertamenti svolti i quali hanno evidenziato che le parti sono rimaste ferme nelle proprie posizioni, ricostruendo la vicenda conformemente a quanto già fatto davanti a questo Collegio Arbitrale. Tuttavia e stato evidenziato che le dichiarazioni del Presidente della società Albalonga e dei suoi collaboratori (Direttore Sportivo e Vice Presidente) hanno mostrato delle incongruenze, in particolare, sulla consegna di € 1.000,00 al ricorrente Cotroneo, avvenuta successivamente all'esonero. E' stato, altresì, accertato che "nessuno delle persone ascoltate ha dato sufficiente contezza in ordine ai pagamenti in contanti di somme non irrisorie e soprattutto del pagamento, ad esonero avvenuto, dell'ultima tranche, in epoca di gran lunga precedente la scadenza naturale dell'obbligazione". Tanto premesso, alla luce dei fatti esposti, questo Collegio Arbitrale ritiene il ricorso proposto dall'allenatore Cotroneo Carlo meritevole di accoglimento. La società non ha provato la corresponsione dell'intero importo (€ 7.000,00) ma solo parte di esso (€ 2.500,00) per cui deve ancora € 4.500,00 oltre agli interessi calcolati nella misura di € 390,00, per un totale di € 4.890.00 P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore Carlo Cotroneo e dichiara l'obbligo della A.S.D. Albalonga di corrispondere al sopracitato la somma di € 4.500,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2008/2009, oltre ad € 390,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 4.890,00. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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