F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084 del 17 Aprile 2013 (191) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO SUFFIOTTI (all’epoca dei fatti Rappresentante legale della Società AC Arsenal 2000), Società AC ARSENAL 2000 ▪ (nota N°. 3777/866 pf11-12/SP/gb del 21.12.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084 del 17 Aprile 2013
(191) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO SUFFIOTTI (all’epoca dei fatti Rappresentante legale della Società AC Arsenal 2000), Società AC ARSENAL 2000 ▪ (nota N°. 3777/866 pf11-12/SP/gb del 21.12.2012).
Il Deferimento Con atto del 21 dicembre 2012 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione: - Sergio Suffiotti, all'epoca del fatto Presidente e legale rappresentante, della Società AC Arsenal 2000 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione al disposto di cui all’art. 31 Reg. Settore Giovanile e Scolastico, nonché a quanto stabilito dagli artt. 1.1 e 2.1 del C.U. n.1 2011-2012 del Settore Giovanile e Scolastico, vigente all'epoca dei fatti, per avere organizzato una Scuola Calcio, peraltro destinata anche a bambini di età inferiore agli anni 5, senza il riconoscimento e l'autorizzazione all'apertura previste della disposizioni federali vigenti in materia, e per aver divulgato l'iniziativa mediante slogan in contrasto con i principi fondamentali dell'attività calcistica; - La Società AC Arsenal 2000 a titolo di responsabilità diretta, at sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte at proprio legate rappresentante. La Procura riteneva di svolgere l’azione disciplinare a seguito della nota in data 8/03/2012, con la quale il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico FIGC le trasmetteva una segnalazione del Coordinatore Regionale Federale S.G.S. in merito alla organizzazione, da parte della Società Arsenal 2000, fra l’altro, di attività non conformi alle direttive emanate dal Settore Giovanile e Scolastico In particolare, in detta segnalazione si evidenziava che, come pubblicizzato da organi di informazione, che il sodalizio in questione aveva organizzato una scuola calcio, denominato l'Asilo del Calcio, rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni, predisponendo una locandina che, fra l’altro, riportava uno slogan che poteva ingenerare illusioni o false aspettative sulla possibilità per i bambini di diventare un campione o un talento. All’udienza del 17 aprile 2013 è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha concluso chiedendo l’inibizione per anni 1 (uno) per il Sig. Suffiotti e l’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00). I motivi della decisione Dai documenti depositati dalla Procura (in particolare dalla locandina, doc. nn. 2-8 Procura sulla scuola calcio e n.11 circa le modalità di divulgazione dell’iniziativa) risulta che effettivamente l'iniziativa posta in essere della Società in questione è consistita nell'attivazione di una vera e propria scuola calcio per giovani calciatori, destinata a bambini di età inferiore ai 5 anni essendo la stessa strutturata in corsi e lezioni con cadenza periodica, tenuti da istruttori qualificati, e che l’attività divulgativa dell'evento conteneva riferimenti, diretti al genitori del potenziali calciatori, circa la possibilità che anche II proprio figlio potesse essere un campione o un talento. Sussiste, pertanto, la violazione da parte del legale rappresentante della Società Sergio Suffiotti dei principi di lealtà e correttezza e probità di cui all'art. 1 comma 1 CGS, considerato che il Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, all'art. 31 impone elle Società che intendono organizzare una scuola calcio di ottenere il riconoscimento e la preventive autorizzazione all'apertura e che il C.U. n.1 2011-2012 del Settore Giovanile e Scolastico, vigente all'epoca del fatti, all'art. 1.1 richiama II diritto del bambino di non essere un campione, e all'art. 2.2, nel regolamentare la costituzione ed il rinnovo delle scuole di calcio, si riferisce alle attività calcistiche giovanili dai 5 ai 12 anni, intendendo evidentemente limitare l'accesso a dette scuole dei minori degli anni 5; Dalla responsabilità del legale rappresentante discende la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, della Società A.G. Arsenal 2000. Il dispositivo Per quanto sopra la Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni: - Sergio Suffiotti, quale Legale rappresentante all’epoca dei fatti della Società AC Arsenal
2000 mesi 6 (sei) di inibizione; - Società A.C. Arsenal 2000 la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).
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