F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA :all. Giovanni SCANU / SS TAVOLARA CALCIO srl ( 137 BIS/01 ) ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Vittorio RUSSIANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA :all. Giovanni SCANU / SS TAVOLARA CALCIO srl ( 137 BIS/01 ) ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Vittorio RUSSIANO Con ricorso del 20 Maggio 2013 1'allenatore dilettante Scanu Giovanni adiva questo Collegio perche gli venisse riconosciuto, da parte della S.S. Tavolara Calcio s.r.l., il pagamento della somma di € 3.500,00, giusta logica prosecuzione del giudizio già instaurato con precedente ricorso del 31.03.2011 e ad esito del quale la Società convenuta veniva condannata al pagamento di € 3.500,00, a fronte di una richiesta totale di € 7.000,00, oltre interessi come per legge. Ciò in quanto ancora non era venuta a scadenza al momento della presentazione del ricorso in parola la successiva seconda ed ultima rata sempre di € 3.500,00. Fatta dunque salva tutta la precedente fase istruttoria, e non essendo risultato dalla Società invitata a replicare dalla Segreteria del Collegio che la stessa abbia corrisposto i rimanenti 3.500,00 Euro, la domanda pub essere accolta. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Giovanni Scanu, condanna la convenuta SS Tavolara Calcio s.r.l. al pagamento in favore del ricorrente della somma di ,€ 3.500,00 oltre interessi legali nella misura del 3% annuo a far data dalla domanda all'effettivo soddisfo. La presente decisione a inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it