F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA: all. Francesco SBANO / A.S.D. LUZZESE CALCIO (72/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA: all. Francesco SBANO / A.S.D. LUZZESE CALCIO (72/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO Con ricorso del 30 novembre 2011 l'allenatore dilettante signor Francesco Sbano ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. Luzzese Calcio partecipante al campionato di promozione girone A del Comitato Regionale Calabria nella stagione sportiva 2011/2012. Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 25 luglio 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al signor Francesco Sbano un premio di tesseramento, di € 6.000,00 (seimila/00) da erogare in quattro rate mensili di € 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuna e scadenti l'ultimo giorno dei mesi di ottobre e dicembre 2011 e febbraio ed aprile 2012. Il signor Sbano precisa altresì di essere stato esonerato in data 19 settembre 2011, esonero comunicatogli con lettera del 20 settembre successivo. Con il reclamo in esame, il signor Francesco Sbano chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Luzzese Calcio di corrispondergli l'importo di € 6.000,00 (seimila/00) non avendo la società provveduto ad onorare quanto previsto nell'accordo. Nel ricorso si richiede, sul predetto importo, anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Comitato Regionale Calabria, su richiesta del 26 gennaio 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 28 successivo, anticipate via fax, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato. Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 25 gennaio 2012, ricevuta dalla società A.S.D. Luzzese Calcio e dall'allenatore il 31 gennaio successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e 1'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D. Luzzese Calcio nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Luzzese Calcio, di corrispondere all'allenatore signor Francesco Sbano la somma di € 6.200,00 (seimiladuecento/00) comprensiva del saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2011/2012 pari ad € 6.000,00 (seimila/00), ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 200,00 (duecento/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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