F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA:all.Carmine PUGLIESE / US CASTROVILLARI CALCIO (33/23) ARBITRI:sigg. Guglielmo SCARLATO e Sergio FINCATTI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013.
VERTENZA:all.Carmine PUGLIESE / US CASTROVILLARI CALCIO
(33/23)
ARBITRI:sigg. Guglielmo SCARLATO e Sergio FINCATTI
L'allenatore professionista Carmine Pugliese adiva il Collegio Arbitrale della L.N.D. con ricorso spedito con
raccomandata AR datatal3/08/2012.
Egli rivendicava il pagamento di € 12.500,00 nonché interessi di mora e risarcimento del danno da svalutazione monetaria,imperniando la propria richiesta su un accordo(regolarmente depositato presso il C.R.Calabria
L.N.D.)in base at quale 1'US Castrovillari Calcio si era impegnata a corrispondergli,come allenatore della
propria prima squadra,partecipante at campionato di Eccellenza calabrese,nella stagione sportiva
2011/12,1'importo complessivo di € 20.000,00
distribuiti in cinque rate di € 4.000,00 ciascuna.
L'allenatore faceva presente di aver ricevuto solo € 7.500,00.
La società appare,dalla produzione documentale in atti,correttamente individuata net proprio indirizzo,poiche la busta contenente 1'invito della Segreteria del Collegio a controdedurre eventualmente al ricorso
dell'allenatore,reca la dicitura"compiuta giacenza"con la conseguente restituzione al mittente..Ne consegue la sottrazione a specifico contraddittorio da parte della società US Castrovillari Calcio.
Da ciò deriva il riconoscimento del diritto del tecnico,dedotto dall'accordo,prodotto e regolarmente depositato,e dalla sua spontanea ammissione di aver comunque già ottenuto la somma di € 7.500,00 come parziale
pagamento dell'importo dovutogli.
Conseguentemente si dispone 1'accoglimento del ricorso dell'allenatore Carmine Pugliese e si fa obbligo alla società US Castrovillari Calcio di provvedere al pagamento in suo favore di € 12.750
(di cui € 12.500,00 come sorte capitale ed € 250,00 per interessi di mora).
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva net rispetto dei termini,modalità,
tutele e sanzioni previste dalla disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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