F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA: all.Augusto CUMALI / A.S.D. ALFONSINE FC 1921 (38/23) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA: all.Augusto CUMALI / A.S.D. ALFONSINE FC 1921 (38/23) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Domenico CARRETTA Con ricorso del 1° settembre 2012 l'allenatore di base Sig. Augusto Cumali iscritto nei ruoli del S.T.F. ha adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto da parte della società A.S.D. Alfonsine FC 1921 il pagamento di € 700,00, oltre agli interessi di mora e al risarcimento del danno da svalutazione monetaria a saldo delle rate scadute il 30/4/2012 e 31/5/2012. A sostegno del ricorso il Sig. Cumali ha prodotto copia della scrittura privata regolarmente depositata, redatta il 16/9/2011 con la quale gli veniva affidato l'incarico di allenatore degli allievi sperimentali, della società in oggetto, partecipante al campionato Regionale di Eccellenza, prevedendo un premio di tesseramento di € 3150,00 da pagarsi ogni fine mese da settembre 2011 a maggio 2012, in ragione di nove rate di € 350,00 cadauna. In data 26 maggio 2012 il Sig. Cumali veniva esonerato, a seguito di alcuni episodi spiacevoli con un atleta avversario durante la gara del 19/5/2012, tra la società Alfonsine FC 1921 e la soc. Sparta del campionato allievi, per tali comportamenti la società ha applicato una sanzione disciplinare in applicazione di un codice di comportamento interno allegato in atti, infliggendo: 1'esonero immediato, la decurtazione a titolo di penale dell'ultimo compenso relativo ai rimborsi del mese di maggio e 1'obbligo alla restituzione immediato di tutto il materiale sportivo e di abbigliamento. La Segreteria di questo Collegio in data 25 ottobre 2012 invitava con lettera raccomandata air la società resistente a presentare proprie difese e il reclamante da parte sua le eventuali successive osservazioni. La società Alfonsine FC 1921 A.S.D. ha controdedotto contestando al Sig. Cumali il fatto che più volte net corso del campionato e durante il torneo estivo di maggio aveva ricevuto squalifiche tenuto conto del regolamento che la società gli aveva consegnato e facendo riferimento al comportamento violento con un avversario avvenuto at termine della gara del 19/5/2012, con relativa squalifica di quattro giornate, la società aveva disposto di trattenersi il compenso di € 350,00 relativo al mese di maggio, come da contratto, e nel contempo aveva disposto di confermare la somma di € 350,00 a saldo non ancora corrisposta, a patto che il Sig. Cumali restituisse un intero Kit di abbigliamento indebitamente trattenuto, precisava infine che quest'ultimo negli ultimi tre anni non aveva mai pagato la retta di tesseramento del proprio figlio. L'allenatore reclamante in data 14 novembre 2012 ha presentato delle osservazioni a seguito delle controdeduzioni della società con le quali prendeva atto che la società di fatto aveva confermato il mancato pagamento delle ultime due rate per complessivi € 700,00 richiesti con il reclamo e net contempo contestava di aver ricevuto squalifiche durante il torneo estivo di maggio, di aver ricevuto il regolamento e di aver ricevuto il Kit di abbigliamento, precisando di aver continuato ad usare la divisa della precedente società Senio. Quest'ultima infatti era debitrice di € 1600,00 per le pregresse stagioni 2009/20010 e 2010/2011 e tenuto conto che la società Alfonsine ha sempre rivendicato una propria autonomia e indipendenza, non si comprende come possa rivendicare qualcosa di non sua spettanza sottraendosi pero at pagamento dei debiti della cessante società Senio. Il Collegio esaminata la documentazione in primis osserva che il premio tesseramento per il settore giovanile e stabilito per la stagione 20011, in € 3000,00, essendo stati nuovi massimali di € 2500,00 comunicati solo net mese di maggio 2012, quindi non ancora conosciuti al momento della stipula della scrittura privata del 16/9/2011. Di conseguenza avendo il Sig. Cumali ricevuto la somma di € 2450,00, poteva rivendicare solo il saldo di € 550,00 e non di € 700,00. In merito alle sanzioni inflitte dalla società secondo il regolamento interno si ritiene che esse non sono da considerarsi rispetto a quanto statuito con la scrittura privata del 16/9/2011, per la prestazione in base all'incarico ricevuto per allenare il settore giovanile. Per quanto concerne la mancata restituzione del Kit di abbigliamento la società non ha risposto alle osservazioni dell'allenatore con le quali precisava che il materiale era della società cessante Senio dalla quale era creditrice di € 1600,00. Tanto premesso si ritiene che il ricorso debba essere accolto parzialmente in ragione di € 550,00 la differenza di quanto ricevuto € 2450,00 e di quanto spettante secondo il massimale di categoria di € 3000,00,tenuto conto che 1'ASD Alfonsin di fatto non ha smentito la richiesta del signor Cumali del pagamento di € 700,00 quale spettanza per il mancato pagamento delle ultime due rate previste dal contratto. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale in parziale accoglimento del ricorso fa obbligo alla società A.S.D. ALFONSINE FC 1921 di corrispondere all'allenatore CUMALI AUGUSTO la somma di € 550,00 a saldo di quanto dovuto oltre agli interessi equitativamente calcolati (dal 01/9/2012 al 06/4/2013 quindi per sette mesi) per la somma complessiva di € 557,98. Fino all'effettivo soddisfo andranno calcolati gli interessi che andranno a maturarsi. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva net rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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