F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA: all. Marco MARZARI / ASC PASSEIER (42/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA: all. Marco MARZARI / ASC PASSEIER (42/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO Con ricorso del 12 settembre 2012 l'allenatore dilettante signor Marco Marzari, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della ASC Passeier partecipante at campionato di prima categoria della regione Trentino Alto Adige nella stagione sportiva 2011/2012. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 30 settembre 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 7.500,00 (tremilacinquecento/00) in tre rate di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ciascuna con scadenza rispettivamente il 31 agosto, il 15 dicembre 2011 ed il 30 aprile 2012. Con il reclamo in esame, il signor Marco Marzari, chiede a questo Collegio di far obbligo alla ASC Passeier di corrispondergli l’ importo di € 1.698,15 (milleseicentonovantotto/15) per le spese di indennità chilometrica da lui sostenute dal 22 luglio al 6 novembre 2011, spese per le quali fornisce un dettagliato ed esaustivo calcolo e sulla predetta somma domanda gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. At riguardo 1'allenatore nel far presente di essere stato esonerato verbalmente in data 8 novembre 2011 e di non aver ricevuto alcuna comunicazione scritta dalla società ha provveduto a mettere in atto la procedura di autotutela consigliata costantemente dall'A.I.A.C.; nel contempo fornisce prova di essere stato interamente soddisfatto per quanto concerne il premio di tesseramento concordato. Il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano della LND, su richiesta del 27 novembre 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con fax del medesimo giorno ha comunicato il regolare deposito dell'accordo in data 4 ottobre 2011. Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 25 ottobre 2012, ricevuta dalla società ASC Passeier il 30 ottobre successivo e dall'allenatore il 17 novembre successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e 1'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la ASC Passeier nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara 1'obbligo della ASC Passeier di corrispondere all'allenatore signor Marco Marzari la somma di € 1.723,15 (millesettecentoventitre/15) così determinata: quanto ad 1.698,15 (milleseicentonovantotto/15) per le spese di indennità chilometrica ed € 25 (venticinque/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. L'importo verrà maggiorato, at tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.
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