F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA :all. Giuliano MELOSI / S.S.D. PRO SESTO srl (43/23) ARBITRI:sigg. Sergio FINCATTI e Guglielmo SCARLATO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA :all. Giuliano MELOSI / S.S.D. PRO SESTO srl (43/23) ARBITRI:sigg. Sergio FINCATTI e Guglielmo SCARLATO Con ricorso del 21/9/2012 l'avv. Roberto Tropenscovino, legate rappresentante dell'allenatore dilettante Giuliano MELOSI che peraltro ha sottoscritto il ricorso, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T.F., ha adito questo Collegio Arbitrale affinché gli venisse riconosciuto il pagamento da parte della S.S.D. PRO SESTO srl, della somma di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento ) relativamente agli emolumenti di gennaio, febbraio, marzo, aprile,maggio 2012, oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione ed alle spese legali. Il ricorrente nel ricorso precisa : -che ha sottoscritto,con regolare contratto, un accordo economico con la S.S.D. PRO SESTO srl, militante nel Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Lombardo, per la stagione sportiva 2011/2012, in qualità di allenatore della prima squadra. -che il contratto sottoscritto in data 02/08/2011, con scadenza 30/06/2012, regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Lombardo, prevedeva un compenso di € 9.900,00 (novemilanovecento)quale premio tesseramento annuale, da corrispondere in 9 rate da 1.100,00 (millecento), con scadenza cadauna il 10 di ogni mese a partire dal settembre 2011 al maggio 2012.- -che nonostante i solleciti del 30/07/2012 e del 03/08/2012 nulla a stato corrisposto a copertura delle sue spettanze . Con raccomandata del 26/10/2012 il Segretario del Collegio Arbitrale invita la Società S.S.D. PRO SESTO srl a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Giuliano MELOSI ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni. La S.S.D. PRO SESTO srl , in data 3/11/2012, risponde al Collegio Arbitrale e per conoscenza at ricorrente, comunicando che la Società ha cambiato la proprietà e 1'assetto societario sia a livello direttivo che di Consiglio di Amministrazione, e di conseguenza si sono prodotti passaggi di consegne relativi anche alla gestione economica che si sono conclusi alla fine di ottobre e che comunque sarà premura della stessa onorare quanto ancor dovuto a saldo della stagione sportiva 2011/2012. A supporto ed a conferma di quanto dovuto, la S.S.D. PRO SESTO srl, allega fotocopia di n. 5 bonifici bancari eseguiti tramite Internet Banking, sulla BCC di Sesto San Giovanni e più precisamente : 20/09/11 € 1.100,00 18/10/11 € 1.100,00 a favore Melosi Giuliano - s.do stip.Agosto 2011 C4 C4 - s.do stip.Settembre 2011 29/11/11 € 1.100,00 20/12/11 € 1.000,00 26/03/12 € 1.000,00 cc 44 4C cc 44 4C - s.do stip.Ottobre 2011 - s.do stip.Novembre2011 - s.do stip. Dicembre2011 Appare chiaro che la decorrenza della prima scadenza 6 stata riferita at mese di Agosto 2011 e non come cita il contratto con decorrenza Settembre 2011, per cui 1'ammontare corrisposto risulta essere di 5.500,00 (cinquemilacinquecento). Per quanto sopra esposto, la Società S.S.D. PRO SESTO srl, deve ancora corrispondere al tecnico Giuliano MELOSI la somma di € 4.400,00 (avendo già onorato cinque delle nove scadenze di € 1100,00 cadauna) e non 5.500,00 come richiesto nel ricorso. PQM 11 Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso ed obbliga alla Società S.S.D. PRO SESTO srl di corrispondere all'allenatore Giuliano MELOSI la somma di € 4.400,00 (quattromilaquattrocento) a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2011/2012 oltre gli interessi legali equitativamente calcolati pari a € 110,00 (centodieci) . L'importo complessivo di Euro 4510,00 (quattromilacinquecentodieci) andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legate. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico , come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini , modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art 94 ter comma 13 delle NOIF e allegato art.8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it