F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA: all. Giovanni PALOMBA / USD SEREGNO CALCIO 1913 (44/23) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA: all. Giovanni PALOMBA / USD SEREGNO CALCIO 1913 (44/23) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Mario ROSSINI L'allenatore dilettante Giovanni Palomba, iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., ha dichiarato di essere stato assunto in qualità di Allenatore della categoria Giovanissimi Regionale, dalla società U.S.D. Seregno calcio, per la stagione sportiva 2011/2012. Con scrittura redatta in data 12/09/ 2011, e stato sottoscritto tra le parti un accordo economico, dove la società si era impegnata a corrispondere at ricorrente la somma di euro 3.000,00 annuali, suddivisa in 10 rate mensili da 300,00 euro ciascuna. Premesso quanto sopra, con il presente reclamo lo scrivente lamenta il mancato pagamento di due mensilità, per un totale di euro 600,00. E chiede a codesto Collegio Arbitrale di far obbligo alla U.S.D. Seregno Calcio di provvedere ad estinguere quanto pattuito, oltre agli interessi di mora e quelli derivanti dalla svalutazione monetaria. La società invitata dalla segreteria di questo Collegio, in data 25 ottobre 2012, a far pervenire le proprie controdeduzioni nulla rispondeva. Il Collegio esaminata la documentazione in suo possesso, dichiarava il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Giovanni Palomba e dichiara 1'obbligo alla società U.S.D. Seregno Calcio at pagamento della somma di euro 600,00 quali rate mancanti, e di euro 12,00 quali interessi equitativamente calcolati per un totale di euro 612,00. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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