F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA: all. Amedeo SAVONI / A.S.D. PUGLIA SPORT ALTAMURA (45/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013.
VERTENZA: all. Amedeo SAVONI / A.S.D. PUGLIA SPORT ALTAMURA
(45/23)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA
Con ricorso del 26/09/2012 l'allenatore di Base Savoni Amedeo, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto da parte della A.S.D. Puglia Sport il pagamento della somma complessiva di C. 7.162,76, relativa alla differenza non corrisposta, per la stagione sportiva 2011/2012, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il ricorrente ha allegato al ricorso copia della scrittura privata dell'08/12/2011, sottoscritta con il legale rappresentante della A.S.D. Puglia Sport, il quale si era impegnato a corrispondergli un compenso annuo di C.
7.500,00, da pagarsi in sei rate di cui la prima di € 1.000,00, con scadenza all'8/12/2011, mentre la 2A,3 A , 4A e 5A, di € 1.500,00, con scadenze all'8/01/2012; 8/02/2012; 8/03/2012; 8/04/2012 ed, infine, l'ultima di € 500,00, con scadenza all' 8/05/2012, per lo svolgimento dell' attività di allenatore della JA squadra, partecipante al campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Puglia della L.N.D. - F.I.G.C.-
Il ricorrente ha, altresì, allegato copia della richiesta emissione Tessera di Tecnico, recante la data dell'8/12/2012, copia di ricevuta di pagamento della tessera di associato all'A.I.A.C. di Puglia, copia del versamento di iscrizione al Settore Tecnico F.I.G.C.-
Con raccomandata dell' 1/10/2012, il Presidente della Società Puglia Sport, ha chiesto a questo Collegio Arbitrale di soprassedere ad ogni decisione in merito alla vertenza prodotta dal ricorrente Savoni, in quanto, avendo assunto la carica di Presidente il 20/08/2012, avrebbe dovuto contattare il suo predecessore circa eventuali accordi sottoscritti in precedenza con il ricorrente.
Con raccomandata del 22/11/2012, il Presidente della A.S.D. Puglia Sport, nel comunicare la non disponibilità dell'allenatore a fornire copia dell'accordo sottoscritto con il precedente Presidente, sig. Giovanni Ferrandina, ha trasmesso la documentazione ricevuta da quest'ultimo, in particolare, cinque ricevute di incasso, rilasciate dalla A.S.D. Puglia Sport, per compensi di attività svolta nella stagione sportiva 2011/2012, intestate a Savoni Amedeo e sei copie di assegni bancari non trasferibili della Banca Apulia di Altamura, intestati al Savoni Amedeo.
Inoltre, ha comunicato che dalla documentazione fornita dal sig. Giovanni Ferrandina, il ricorrente Savoni Amedeo, per la stagione sportiva 2011/2012, non ha sottoscritto alcun accordo ma solo un accordo verbale per la somma di € 5.350,00, comprensivo di compenso e rimborsi benzina regolati con assegni e contante e documentato dalle ricevute di pagamento, regolarmente firmate e controfirmate dal ricorrente, di cui ha allegato copie. Inoltre, ha sostenuto che in caso di presentazione da parte dell'allenatore Savoni di presunto accordo economico scritto avrebbe richiesto una perizia calligrafa sulla firma apposta confrontandola con la dichiarazione scritta di proprio pugno e la firma del presidente Ferrandina. Infine, ha comunicato che per la stagione sportiva in questione (anno 2011/2012) i massimali del premio tesseramento per il campionato di Prima Categoria erano fissati in € 5.000,00, e che, pertanto, il ricorso va rigettato.
Il Comitato Regionale Puglia della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha inviato, a mezzo fax, copia dell'accordo economico sottoscritto tra le parti 1'8/12/2011, nonché copia della richiesta emissione tessera di Tecnico, datato 8/12/2011.
Il Collegio Arbitrale sulla scorta di quanto sopra esposto ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore Savoni Amedeo pud essere parzialmente accolto in quanto la A.S.D. Puglia Sport ha documentato con la esibizione di ricevute ed assegni di aver corrisposto al ricorrente Savoni Amedeo la somma di € 6.000,00, cifra inferiore a quanto pattuito(€ 7.500,00).
Per quanto concerne la richiesta di rimborso spese viaggi,le stesse non spettano in quanto non documentate con 1'elencazione dei viaggi effettuati, dei chilometri percorsi per gli allenamenti, partite amichevole o di campionato per il periodo di attività svolta.
Spettano invece € 60,00 per interessi equitativamente calcolati.
P.Q.M.
II Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso proposto dall'allenatore Savoni Amedeo contro la A.S.D. Puglia Sport e fa obbligo alla stessa di pagare al Savoni Amedeo € 1.500,00 oltre ad € 60,00 per un totale di €
1.560,00.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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