F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA:all. Natale SERAFINO / USD NICOSIA (46/23) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013.
VERTENZA:all. Natale SERAFINO / USD NICOSIA
(46/23)
ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Cesare DOBICI
Con ricorso del 12 settembre 2012, l'allenatore di Base Serafino Natale, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. ha adito questo Collegio Arbitrale, affinché gli venisse riconosciuto il pagamento di euro
3.000,00 a saldo delle sue spettanze, oltre agli interessi di mora e quelli derivanti dalla svalutazione monetaria. Dichiara di avere sottoscritto e regolarmente depositato, presso il comitato di competenza, un accordo economico con la società USD Nicosia, che prevedeva l'assunzione dell'allenatore a responsabile tecnico della prima squadra, compagine militante nel Campionato di Promozione del CR Sicilia, per la stagione sportiva 2011/2012. In virtù di quanto sopra, la società si era impegnata a corrispondere al ricorrente, un rimborso spese limitato all'indennità kilometrica, pari a 1/5 del costo del carburante. L'allenatore altresì produceva idonea documentazione( distanza Kilometrica, n. degli allenamenti e delle partite durante il campionato)a sostegno della sua richiesta, per un ammontare di euro 7.216,00. Comunica di aver percepito ad oggi, solamente la somma di euro 4.216,00. La società invitata da questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni, dichiarava che le pretese economiche dell'allenatore sono infondate e comunicava di aver corrisposto al sign. Serafino Natale la somma di euro 2.000,00 in assegni, riservandosi di produrre copie di tali titoli, non appena ne sarà in possesso previa richiesta all'Istituto Bancario. Riconoscendo comunque di dover ancora corrispondere la somma di euro 1.000,00 a saldo del dovuto. Il ricorrente successivamente interpellato, smentiva quanto
affermato dalla società e confermava quanto richiesto.
Il Collegio,esaminata la documentazione in possesso e considerato altresì che la società non ha fornito alcun documento, dichiara il ricorso dell'allenatore Natale Serafino meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla società UDS Nicosia a corrispondere all'allenatore, la
somma di euro 3.000,00 a saldo di quanto pattuito fra le parti, oltre ad euro 60,00 quali interessi
equitativamente calcolati, per un totale di euro 3.060,00. La presente delibera a inappellabile e immediatamente
esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma
13 delle N.O.I.F. e collegato all'art. 8 comma 15 del C.G.S.
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