F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA: all.Gaetano Alessandro SETTINERI / ASD LEONZIO 1909 (48/23) ARBITRI : sigg. Sergio FINCATTI e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA: all.Gaetano Alessandro SETTINERI / ASD LEONZIO 1909 (48/23) ARBITRI : sigg. Sergio FINCATTI e Cesare DOBICI Con ricorso del 2/10/2012, l'allenatore dilettante sig. Gaetano Alessandro SETTINERI, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto, da parte dell' ASD LEONZIO 1909, il pagamento di € 839,16= quale rimborso spese, come da scrittura privata, sottoscritta in data 8/10/2011, che prevede l'incarico di allenatore per la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante at Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Sicilia, a titolo completamente gratuito fatto salvo il richiamato rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina. Il richiedente fa presente di essere stato esonerato verbalmente, con comunicazione del01/11/2011, da parte del legate rappresentante sig. Alessio Virgillito e, con raccomandata del 23/11/2012, conferma di avere preso alto della decisione della Società e nel contempo comunica di restare a disposizione dell' ASD LEONZIO 1909, fino at 30/06/2012. In data 5/12/2012,1'allenatore Settineri, chiede il pagamento di € 10.000 (diecimila) come da scrittura privata, regolarmente sottoscritta dalle parti e della quale allega originale ; unitamente alla richiesta , comunica che la Società ASD LEONZIO 1909, viene radiata dai ruoli della F.I.G.C. come citato nel Comunicato Ufficiale n.114 del 9/10/2012,per non avere perfezionato alcuna iscrizione per la stagione sportiva 2012/2013. Con raccomandata del 9/01/2013, il Segretario del Collegio Arbitrale, invita la Società ASD LEONZIO 1909 a presentare,qualora lo ritenga opportuno,le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Settineri ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni. La Società in oggetto non fa pervenire nessuna controdeduzione. Con raccomandata del 28/01/2013, il Segretario del Collegio Arbitrale richiede at Comitato Regionale Sicilia 1'avvenuto deposito dei contralti stipulati fra la Società ASD LEONZIO 1909 e 1'allenatore Gaetano Alessandro SETTINERI per la stagione sportiva 2011/12. Il Comitato Regionale Sicilia, comunica che il deposito a regolarmente avvenuto in data 12/10/2011, ma riguarda solo il contratto a titolo completamento gratuito ad eccezione del rimborso spese, limitato all'importo dell'indennità chilometrica. Alta luce di quanto sopra esposto, si può ben capire che il contratto economico a stato stilato, fra le parti, in forma occulta, in quanto non regolarmente depositato in tutte le sue parti. 11 Collegio Arbitrale, in base alla documentazione pervenuta, ritiene di soddisfare la richiesta del tecnico Settineri solamente per 1'ammontare delle spese sostenute per il periodo nel quale ha ricoperto 1'incarico, come da dettaglio presentato nella prima richiesta del 2/10/2012, vale a dire € 839,16=, mentre per quanto riguarda la richiesta di € 10.000 ( diecimila) come da secondo contratto,non regolarmente depositato, ritiene la stessa irregolare e non esigibile. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Gaetano Alessandro SETTINERI ed obbliga la Società ASD LEONZIO 1909 al pagamento di € 839,16 (ottocentotrentanove/16 ) e nel contempo decide di rimettere gli atti alla Procura Federate, at fine di evidenziare la palese irregolarità della stipula di due contratti, di cui uno solo depositato, per la relativa valutazione ai fini dell'articolo 1 del C. G.S. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 della N.O.I.F. e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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