COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 11/4/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE MATTEO DI MARCO DELLA A.S.D. GLADIUS PESCARA 2010 AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GLADIUS PESCARA 2010 / VIS CERRATINA, DISPUTATA IL 10/03/2013 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N°49 del 14.03.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 11/4/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE MATTEO DI MARCO DELLA A.S.D. GLADIUS PESCARA 2010 AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GLADIUS PESCARA 2010 / VIS CERRATINA, DISPUTATA IL 10/03/2013 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N°49 del 14.03.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, il calciatore Di Marco Matteo della A.S.D. Gladius Pescara 2010 ha impugnato il provvedimento di cui sopra adottato dal G.S. nei suoi confronti per avere insieme a due compagni di squadra, dopo una decisione arbitrale, circondato e spintonato l’arbitro facendolo indietreggiare di qualche metro. Ha dedotto l’appellante di non aver spintonato l’arbitro in quanto si trovava a notevole distanza dal direttore di gara ritenendo, invece, che ci sia stato uno scambio di persona con qualche altro calciatore che effettivamente aveva accerchiato l’arbitro per protestare. Ha pertanto concluso per l’annullamento della propria squalifica. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta in quanto il comportamento del Di Marco può essere qualificato come protesta smodata, rispetto ad una decisione arbitrale, che è stata fine a se stessa e non ha causato conseguenze per il direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre a tre gare la squalifica inflitta al calciatore Di Marco Matteo disponendo restituirsi la tassa versata.
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