COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 12/04/2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA AURORA NICOLA RUSSO TURSI – AURORA MARCONIA
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 81 del 12/04/2013
Delibera del Giudice Sportivo
GARA AURORA NICOLA RUSSO TURSI – AURORA MARCONIA
Il Giudice Sportivo,
Preso atto del reclamo ritualmente proposto dalla società Aurora Marconia in merito al regolare svolgimento della gara per la partecipazione ad essa di D’Ambrosio Samuel nt. 27.09.1996, Di Noia Giuseppe nt. 10.08.1995, Rondinelli Filippo nt. 25.01.1993, Mitidieri Mattia Pasquale nt. 21.02.1996, Spagnolo Egidio nt. 04.06.1995, Libone Michele nt. 25.10.1993 non tesserati per l’Aurora Tursi;
Verificato presso la Segreteria del CR Basilicata che i predetti calciatori effettivamente non risultano tesserati per la società Aurora Tursi;
DELIBERA
• di accogliere il proposto reclamo della società Aurora Marconia;
• di assegnare ai sensi del articolo 17 comma 5 del C.G.S. gara persa alla società Aurora Tursi con il seguente punteggio:
Aurora Nicola Russo Tursi- Aurora Marconia 0-3;
• di squalificare D’Ambrosio Samuel nt. 27.09.1996, Di Noia Giuseppe nt. 10.08.1995, Rondinelli Filippo nt. 25.01.1993, Mitidieri Mattia Pasquale nt. 21.02.1996, Spagnolo Egidio nt. 04.06.1995, Libone Michele nt. 25.10.1993 ciascuno per 1 (una)gara;
• di inibire fino al 30.04.2013, Federici Luca del Aurora Nicola Russo Tursi, quale dirigente accompagnatore della squadra;
• di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti che riterrà opportuni;
• di restituire la tassa reclamo.