F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085 del 18 Aprile 2013 (239) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO CAPPELLETI (all’epoca dei fatti responsabile degli osservatori Settore Giovanile della Società ACF Fiorentina Spa), MAURIZIO NICCOLINI (all’epoca dei fatti capo area reclutamento della Società ACF Fiorentina Spa), Società ACF FIORENTINA Spa ▪ (nota n. 4954/1089pf11-2/SP/gb del 18.2.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085 del 18 Aprile 2013 (239) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO CAPPELLETI (all’epoca dei fatti responsabile degli osservatori Settore Giovanile della Società ACF Fiorentina Spa), MAURIZIO NICCOLINI (all’epoca dei fatti capo area reclutamento della Società ACF Fiorentina Spa), Società ACF FIORENTINA Spa ▪ (nota n. 4954/1089pf11-2/SP/gb del 18.2.2013). La Procura federale, con lettera n. 4954/1089pf 11-2 del 18 Febbraio 2013, ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale: - il Sig. Cappelletti Stefano nella qualità di Responsabile degli Osservatori del settore giovanile ACF Fiorentina e il Sig. Niccolini Maurizio nella qualità di Capo area reclutamento della ACF Fiorentina, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) e dell’art. 40 comma 3 bis delle NOIF in relazione all’art. 10, commi 2 e 4 del CGS per aver impiegato il giovane Giacinto Barbieri in assenza di tesseramento e in violazione delle specifiche procedure previste dalla normativa federale per gli atleti che abbiano compiuto i 14 anni di età; - la Società ACF Fiorentina Spa per responsabilità oggettiva, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2 del CGS. Il deferimento traeva spunto dall’indagine svolta dalla Procura federale susseguente alla missiva del 11/04/12 con la quale i coniugi Barbieri (genitori del minore Giacinto Barbieri), tramite il proprio difensore, segnalavano il comportamento non regolamentare della ACF Fiorentina, accusandola di aver sollecitato il trasferimento del figlio minorenne dalla Società Catanzaro alla ACF Fiorentina al positivo esito a un’attività di “scouting” avvenuta nel mese di luglio 2011. Sostenevano infatti i genitori che la ACF Fiorentina non aveva dato seguito alle procedure previste per il tesseramento e per il formale inserimento del ragazzo in ambito societario, nonostante il minore fosse rimasto a disposizione della Società per un bimestre circa, vivendo stabilmente nei locali del sodalizio, frequentando la squadra di appartenenza e partecipando persino ad allenamenti e tornei estivi. La attuata e completa disponibilità dei reclamanti non sortì tuttavia positivo esito in quanto in data 18/09/11 la Fiorentina comunicava di non essere ulteriormente interessata alle prestazioni del giovane calciatore manifestando l’intenzione di trasferirlo ad altra Società con garanzia di periodico monitoraggio. Affermavano quindi che detto comportamento omissivo della Società era contrario alla vigente normativa per non aver tesserato il calciatore minore in presenza di una ineccepibile militanza sportiva nei propri ranghi. All’inizio della riunione odierna i Signori Cappelletti Stefano, Niccolini Maurizio e la Società ACF Fiorentina Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Cappelletti Stefano, Niccolini Maurizio e la Società ACF Fiorentina Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Cappelletti Stefano, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro), e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 3 (tre); pena base per il Sig. Niccolini Maurizio, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro), e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 3 (tre); pena base per la Società ACF Fiorentina Spa, sanzione della ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Cappelletti Stefano, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre); per il Sig. Niccolini Maurizio, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre); per la Società ACF Fiorentina Spa la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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