F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085 del 18 Aprile 2013 (275) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCO CARDIA (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Progetto Calcio Sant’Elia) Società ASD PROGETTO CALCIO SANT’ELIA ▪ (nota n. 5924/702pf12- 13/AM/ma del 25.3.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085 del 18 Aprile 2013 (275) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCO CARDIA (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Progetto Calcio Sant’Elia) Società ASD PROGETTO CALCIO SANT’ELIA ▪ (nota n. 5924/702pf12- 13/AM/ma del 25.3.2013). La Procura federale, con lettera n. 5924/702 del 25 marzo 2013, ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale: - il Sig. Franco Cardia nella qualità di Presidente e Legale rappresentante pro tempore della ASD Progetto Calcio S. Elia, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione all’art. 94 ter, comma 11 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) e all’art. 8, comma 9 del CGS per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alla decisione della Commissione accordi economici (C.A.E.) presso la Lega Nazionale Dilettanti, prot. N. 15, emessa all’esito del contenzioso fra la menzionata Società e il calciatore Sig. Ciminà Martino; - la ASD Progetto Calcio S. Elia, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante. Il deferimento traeva spunto dall’accoglimento del ricorso depositato dal calciatore presso la C.A.E. in data 18 ottobre 2012, che accertava il maggior credito vantato dal ricorrente nella misura di € 8.600,00 rispetto alla somma di € 4.300,00 effettivamente da lui percepita a fronte dell’accordo economico stipulato per la stagione sportiva 2011/2012. In assenza di impugnazione dinanzi alla Commissione vertenze economiche, la pronuncia diveniva esecutiva con comunicazione-notifica alla Società in data 11/01/13. La Società non dava tuttavia esecuzione al provvedimento, commettendo in tal senso un illecito disciplinare consistente nella mancata osservanza degli obblighi di adempimento posti a suo carico, ascrivibili appunto al Presidente e Legale rappresentante pro tempore per il rapporto di immedesimazione organica; nonché alla Società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS. La ASD Progetto Calcio S. Elia e il Sig. Franco Cardia non esponevano difese scritte, partecipando personalmente il Sig. Cardia in udienza per esporre le ragioni a fronte dell'interposto ritardo, motivate dal comportamento adottato dal calciatore durante la permanenza in città, con peculiare riguardo alla reciproca valutazione di partite economiche al vaglio della Magistratura ordinaria. Il Sig. Cardia non produceva tuttavia documentazione satisfattoria. Alla riunione odierna compariva anche il rappresentante della Procura federale, che chiedeva l’adozione delle seguenti sanzioni: inibizione per mesi 6 (sei) a carico del Sig. Franco Cardia e penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva per la quale la suddetta sanzione risulterà afflittiva nei confronti della Società ASD Progetto Calcio S. Elia. Il deferimento è fondato poiché suffragato dalla documentazione in atti che testimonia in maniera evidente sia la correttezza della procedura adottata dagli Organi preposti, sia l’omesso pagamento dei concordati emolumenti nei termini normativamente sanciti. L’assenza di prove a cura dei deferiti atte a documentare l'avvenuto saldo nei termini, contribuisce a ritenere pienamente fondata la contestata responsabilità, per cui l’acclarato e non contestato ritardo nella corresponsione dei pagamenti oggetto della contesa non può essere posto in discussione. Consegue che il riferimento alle norme di relazione contestate dalla Procura federale che statuiscono una specifica sanzione, appare quindi legittimo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 6 (sei) per Franco Cardia; - penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla Società ASD Progetto Calcio S. Elia.
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