COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 17/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 – RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING PALAZZO AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S. RIPORTATO SUL CU N.35 DEL 27.03.2013
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 82 del 17/04/2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
6.2 - RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING PALAZZO AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S. RIPORTATO SUL CU N.35 DEL 27.03.2013
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla Società Sporting Palazzo avverso la inibizione del dirigente-accompagnatore Scilimato Vincenzo inflitta dal G.S. fino al 30.04.2013, come da CU n.35 del 20/03/2013 ;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto esplicita richiesta;
Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;
Accertato come le motivazioni addotte dalla reclamante,abbiano confermato il comportamento ingiurioso,escludendo,tuttavia,ogni intendimento violento nella condotta del dirigente Scilimato Vincenzo;
Ritenuto, alla stregua, di quanto precede,come dall’esame degli atti ufficiali di gara e dalla dinamica degli accadimenti portati al vaglio di questa Commissione,può evincersi che il comportamento del ripetuto dirigente benchè irriguardoso ed ingiurioso,non fosse preordinatamente orientato a commettere violenza nei confronti del D.G.;
Considerato, di converso, come dalla disposta audizione non siano emersi elementi atti a provare le altre eccezioni difensive a mezzo del reclamo in parola introdotto;
P.Q.M.
• in parziale accoglimento del proposto reclamo si riduce la inibizione del dirigente/accompagnatore Scilimato Vincenzo sino al 16/04/2013;
• si confermano per il resto le decisioni del GS;
• si dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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