COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 27.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Calcio Bussolengo Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 68 del 13/3/2013 – Squalifica giocatore Albertini Gregory sino al 30/9/2013; un punto di penalizzazione in classifica – Campionato Juniores Elite

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 27.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Calcio Bussolengo Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 68 del 13/3/2013 – Squalifica giocatore Albertini Gregory sino al 30/9/2013; un punto di penalizzazione in classifica – Campionato Juniores Elite La Società A.S.D. Calcio Bussolengo ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 68 del 13/3/2013 con le quali ha inflitto le seguenti sanzioni : - squalifica sino al 30/9/2013 a carico del giocatore Albertini Gregory : “perché ha colpito l’arbitro con una testata alla fronte che gli procurava momentaneo giramento di testa, considerato che il comportamento violento avveniva in segno di protesta per la notifica del provvedimento di espulsione per condotta violenta nei confronti di un avversario e che il gesto veniva accompagnato da frasi irriguardose: che il suddetto giocatore seguiva l’arbitro fino al suo ingresso negli spogliatoi, tirandogli ripetutamente il braccio, ma solo per attirare l’attenzione del direttore di gara”; - penalizzazione di un punto in classifica : “l’arbitro dichiarava la sospensione anticipata dell’incontro, essendo venuta meno la sua condizione fisica e mentale per proseguire la gara in seguito al comportamento sopra descritto tenuto dal giocatore Albertini Gregory”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’ASD Calcio Bussolengo; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente l’arbitro che ha precisato che il gesto della “testata” ai suoi danni da parte del calciatore Albertini, si é concretizzato in un appoggiare la testa alla sua fronte, per poi sospingerlo all’indietro; che proprio questa dinamica giustifica la sanzione comminata nei confronti del predetto giocatore dal Giudice Sportivo di primo grado, sanzione che in ipotesi diversa sarebbe stata certamente più pesante; considerato inoltre congruo il provvedimento di un punto di penalizzazione in classifica assunto a carico della Società Bussolengo P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Calcio Bussolengo; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 30/9/2013 a carico del calciatore Albertini Gregory; - di confermare la sanzione di un punto di penalizzazione nella classifica del Campionato Juniores Elite; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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