COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 27.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Coriano Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 43 del 20/2/2013 – Ammenda di € 50,00 – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 27.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Coriano Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 43 del 20/2/2013 – Ammenda di € 50,00 – Campionato di 3^ Categoria La Commissione Disciplinare non prende in esame il ricorso proposto dalla Società U.S. Albaronco e rimesso alla C.D.T. per competenza dalla Delegazione Provinciale di Verona, relativo al provvedimento sanzionatorio su indicato e lo dichiara inammissibile. Il ricorso infatti é stato inoltrato a termini regolamentari scaduti e cioé oltre il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale é stata resa nota la decisione che si intende impugnare (vedi art. 46, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva). P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Coriano; - di confermare la sanzione della ammenda a carico della Società predetta; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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