COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 04.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Luca Bortoluzzo – Dirigente Città Eraclea Crepaldo della Società Città A.S.D. Eraclea Crepaldo

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 04.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Luca Bortoluzzo – Dirigente Città Eraclea Crepaldo della Società Città A.S.D. Eraclea Crepaldo La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 16/1/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare, riformulando il precedente atto di deferimento per i seguenti motivi : il Sig. Luca BORTOLUZZO – Dirigente Città Eraclea Crepaldo “per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione ex art. 32 e 32 bis delle NOIF per aver posto in essere volontariamente il comportamento illecito meglio descritto nella parte motiva, (v. atto deferimento allegato) consistito nell’indurre in errore con artifici e raggiri i genitori dei calciatori Bucciol Alessandro, Pizzolato Alessandro, Marin Samuele, Cattai Alex nella sottoscrizione del tesseramento definitivo a favore della propria Società ASD Città Eraclea, promettendo loro lo svincolo al termine della stagione 2011/2012 pur essendo a conoscenza della norma federale che impegnava gli stessi calciatori a rimanere tesserati per la stessa Società sino al 25° anno di età;” la Società A.S.D. Città Eraclea Crepaldo “per rispondere della violazione ex art. 4, comma 2 del C.G.S., quale diretta conseguenza delle violazioni contestate ed ascritte al proprio Dirigente Bortoluzzo Luca, di cui al capo precedente”. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 2/4/2013 sono risultati presenti : il Sig. Luca Bortoluzzo Dirigente Città Eraclea Crepaldo la Società A.S.D. Città Eraclea Crepaldo rappresentata dal Sig. Luca Bortoluzzo Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 2/4/2013, il Rappresentante della Procura vista la disponibilità manifestata dalle stesse, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari così concordati dai soggetti interessati : a carico del Sig. Luca Bortoluzzo Dirigente Città Eraclea Crepaldo : squalifica per mesi tre; a carico dell’A.S.D. Città Eraclea Crepaldo ammenda di € 300.00 a carico della Società. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. Luca Bortoluzzo Dirigente Città Eraclea Crepaldo : squalifica per mesi tre; a carico dell’A.S.D. Città Eraclea Crepaldo ammenda di € 300.00 a carico della Società. I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
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