COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17.04.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso Pol.D. La Contea Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 75 del 10/4/2013 – Squalifica per cinque giornate giocatore Xhelili Ermal – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17.04.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso Pol.D. La Contea Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 75 del 10/4/2013 – Squalifica per cinque giornate giocatore Xhelili Ermal – Campionato di 2^ Categoria La Società Pol.D. La Contea ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 75 del 10/4/2013 con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Xhelili Ermal “per insulti razzisti” (v. art. 11 C.G.S.). La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società La Contea; vista la documentazione ufficiale in atti; ritenuta la violazione ascritta del tutto dimostrata e pienamente congrua la sanzione applicata, anche in considerazione di quanto disposto dall’art. 11 del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società La Contea; - di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Xhelili Ermal; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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