COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17.04.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso A.S.D. Pol. Borgo Trento 1977 Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 52 del 10/4/2013 – squalifica per sette giornate giocatore Cacciatori Marco; squalifica sino al 29/5/2013 allenatore Grison Danilo; inibizione sino al 29/5/2013 massaggiatore Berzacola Cristian – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17.04.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Ricorso A.S.D. Pol. Borgo Trento 1977
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 52 del 10/4/2013 – squalifica per sette giornate giocatore Cacciatori Marco; squalifica sino al 29/5/2013 allenatore Grison Danilo; inibizione sino al 29/5/2013 massaggiatore Berzacola Cristian – Campionato di 3^ Categoria
La Società ASD Pol. Borgo Trento 1977 ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicate nel Comunicato n. 52 del 10/4/2013, con le quali ha inflitto le seguenti sanzioni :
- squalifica per sette giornate a carico del calciatore Cacciatori Marco : “per aver reiteratamente insultato ed offeso il direttore di gara e per averlo minacciato di morte – a fine gara”.
- squalifica sino al 29/5/2013 a carico dell’allenatore Grison Danilo : “per reiterate offese all’arbitro a fine gara e per aver cercato di farlo cadere a terra”; - inibizione sino al 29/5/2013 a carico del massaggiatore Berzacola Cristian : “per aver reiteratamente offeso il direttore di gara e per aver cercato di farlo cadere a terra”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Borgo Trento 1977;
vista la documentazione ufficiale in atti;
valutate le decisioni dell’Organo di Giustizia di primo grado;
sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha meglio precisato i fatti e il loro contesto;
considerato che da dette precisazioni la condotta dell’allenatore Grison é risultata confermata, tanto dal punto di vista oggettivo che dal punto di vista soggettivo e che pertanto la sanzione comminatagli deve essere riaffermata;
per quanto riguarda la posizione del massaggiatore Berzacola e del calciatore Cacciatori, viceversa i chiarimenti oggi forniti dall’arbitro hanno ridimensionato il loro comportamento a livello di grave atto offensivo, il che consente di rideterminare le sanzioni a loro carico come segue :
- la squalifica a carico del calciatore viene fissata a quattro giornate di gara;
- l’inibizione a carico del massaggiatore viene fissata al 10/5/2013
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società Borgo Trento;
- di ridurre a quattro giornate la sanzione della squalifica a carico del giocatore Cacciatori Marco;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 29/5/2013 a carico dell’allenatore Grison Danilo;
- di ridurre al 10/5/2013 la sanzione della inibizione a carico del massaggiatore Berzacola Cristian.
La tassa reclamo non è stata versata.
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