COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17.04.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Manuel Andreello – Calciatore tesserato S.S. Scardovari della Società S.S. Scardovari

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17.04.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Manuel Andreello – Calciatore tesserato S.S. Scardovari della Società S.S. Scardovari La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 5/3/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : il Calciatore Manuel ANDREELLO – Tesserato S.S. Scardovari per la violazione dell’art. 1, comma 1 e art. 5, comma 1 del C.G.S per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità esprimendo pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’arbitro della Sezione A.I.A. di Vicenza, Sig. Giacomo Sebastiano; la Società S.S. Scardovari per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. in relazione all’art. 5, comma 2 del C.G.S. per la violazione ascritta al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 16/4/2013 sono risultati presenti : il Sig. Manuel ANDREELLO Calciatore tesserato S.S. Scardovari, assistito dall’Avv. Paolo Guidorzi la Società S.S. SCARDOVARI rappresentata dal Sig. Mauro Pizzolato, assistito dall’Avv. Paolo Guidorzi il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 16/4/2013, il Rappresentante della Procura vista la disponibilità manifestata dalle stesse, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari così concordati dai soggetti interessati : a carico del Sig. Manuel ANDREELLO Calciatore tesserato S.S. Scardovari : una giornata di squalifica; a carico della S.S. SCARDOVARI ammenda di € 200,00.- I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti sopra rappresentate, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. Manuel ANDREELLO Calciatore tesserato S.S. Scardovari : una giornata di squalifica; a carico della S.S. SCARDOVARI ammenda di € 200,00.- I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
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