COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17.04.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Calle Sanchez Wis – Calciatore non tesserato
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17.04.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C.
Nei confronti :
del Sig. Calle Sanchez Wis – Calciatore non tesserato
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 14/3/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare :
il Calciatore non tesserato Calle Sanchez Wis
“per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10, comma 2 del C.G.S in relazione all’art. 40, comma 11 bis delle NOIF, per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2012/2013 per la Società A.S.D. Real Vertigo senza averne titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura”,
La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza.
Nell’udienza del 16/4/2013 é risultato presente :
il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C.
La C.D.T. e il Dott. Sciuto hanno rilevato l’assenza del calciatore deferito (attualmente non tesserato), pur se ritualmente e tempestivamente convocato.
Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi ed ha proposto a carico del Sig. Calle Sanches Wis (calciatore non tesserato) la sanzione di mesi sei di squalifica a decorrere dal primo tesseramento valido in seno alla F.I.G.C.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto della predetta sanzione proposta dalla Procura Federale a carico del soggetto sopra nominato e ritenuta congrua la stessa
dispone
l’irrogazione del seguente provvedimento disciplinare :
a carico del Sig. Calle Sanches Wis Calciatore non tesserato : squalifica per mesi sei, a decorrere dal primo tesseramento valido nell’ambito della F.I.G.C.
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