COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 420 del 26.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 159/A A.S.D. ATHENA CLUB (CT), avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3, ammenda di € 250,00 e inibizione del dirigente Sciacca Antonio fino al 25/04/2013 – Campionato Allievi regionali gir. G. Gara Athena Club/La Meridiana del 13/03/2013 – C.U. N° 401 sgs 96 del 15/03/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 420 del 26.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 159/A A.S.D. ATHENA CLUB (CT), avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3, ammenda di € 250,00 e inibizione del dirigente Sciacca Antonio fino al 25/04/2013 - Campionato Allievi regionali gir. G. Gara Athena Club/La Meridiana del 13/03/2013 – C.U. N° 401 sgs 96 del 15/03/2013. La Società A.S.D. Athena Club propone appello avverso i sopra indicati provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale con l'indicato C.U., pubblicato il 15/03/2013, fornendo una propria ricostruzione dei fatti, senza formulare richieste specifiche in ordine alle sanzioni adottate, ma soltanto insistendo per la ripetizione della gara. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che la gara in argomento rientra tra quelle per le quali è prevista l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi della Giustizia sportiva (C.U. N° 301 del 22/01/2013 e successivi C.R.S. – C.U. N° 119/A del 17/01/2013 F.I.G.C.). Conseguentemente l'appello sarebbe dovuto pervenire o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del comunicato ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale. L'appello in questione, sia pure spedito in data 16/03/2013 a mezzo raccomandata a.r., è pervenuto solo in data 21/03/2013, vale a dire oltre il termine di cui alla sopraindicata disposizione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla Società A.S.D. Athena Club. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 62,00).
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