COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 428/C.D.T. 31 DEL 02 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 157/A A.S.D. FUTURA 2008 (ME), avverso squalifiche calciatori: Alfano Alessio fino al 10/03/2018 con preclusione alla permanenza in seno alla F.I.G.C.; Coppola Nicola, Arcuraci Antonio e Sgroi Gaetano fino al 31/03/2014; Sanfilippo Roberto, Cecala Simone e Cirino Giuseppe fino al 31/12/2013 – Inibizione al dirigente accompagnatore Pizzo Piero fino al 31/12/2013 – Campionato 3^ categoria ME girone B – Gara Futura 2008/Monfortese del 10/03/2013 – C.U. N° 52 ME del 15/03/2013.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 428/C.D.T. 31 DEL 02 APRILE 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 157/A
A.S.D. FUTURA 2008 (ME), avverso squalifiche calciatori: Alfano Alessio fino al 10/03/2018 con preclusione alla permanenza in seno alla F.I.G.C.; Coppola Nicola, Arcuraci Antonio e Sgroi Gaetano fino al 31/03/2014; Sanfilippo Roberto, Cecala Simone e Cirino Giuseppe fino al 31/12/2013 - Inibizione al dirigente accompagnatore Pizzo Piero fino al 31/12/2013 - Campionato 3^ categoria ME girone B - Gara Futura 2008/Monfortese del 10/03/2013 – C.U. N° 52 ME del 15/03/2013.
La Società appellante fornisce una versione a suo dire più dettagliata dei fatti occorsi, chiedendo una revisione delle sanzioni a carico di tesserati assunte dal primo Giudice, con particolare riferimento a quelle in danno dei calciatori sigg. Coppola, Arcuraci, Sanfilippo, Cecala e Cirino e del dirigente accompagnatore sig. Piero Pizzo, “che non ha avuto alcun ruolo nella vicenda”.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che a termini dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. il rapporto dell'arbitro e relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Da tali atti ufficiali si evince che i calciatori sigg. Coppola, Arcuraci, Sanfilippo, Sgroi, Cecala e Cirino, con contemporanee e diversificate forme di responsabilità, tutte di pari gravità, impedivano all'arbitro di poter rientrare negli spogliatoi a fine gara, spintonandolo, tenendolo per le braccia, insultandolo e minacciandolo.
Il calciatore sig. Alessio Alfano, già espulso per somma di ammonizioni al 39° del 2° tempo e in tale frangente resosi autore di una aggressione fisica al direttore di gara (forte schiaffo alla testa), mentre quest'ultimo si accingeva a rientrare negli spogliatoi a gara finita lo colpiva nuovamente con un calcio “volante” nella parte alta della schiena, facendolo sbattere contro un muro, contro una fontanella e quindi per terra.
Ancora i calciatori sigg. Coppola, Arcuraci e Sgroi, al rientro dell'arbitro nel suo spogliatoio, trovato peraltro a soqquadro, cercavano di impedirgli di chiamare la Forza Pubblica e spinti fuori dallo spogliatoio dello stesso, pur a porta chiusa seguitavano negli insulti e nelle minacce in danno del direttore di gara. Va evidenziato che il sig. Coppola durante la gara aveva assunto le funzioni di capitano della squadra.
Ciò posto appare in primo luogo evidente che le sanzioni a carico dei calciatori sigg. Alfano e Sgroi non possono trovare riduzione sia pure minima, essendosi resi autori, per la stessa ammissione della società appellante, dei gravi fatti che sono stati loro addebitati e sanzionati.
In secondo luogo va osservato che neanche le altre sanzioni assunte dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori sigg. Coppola, Arcuraci, Sanfilippo, Cecala e Cirino possono essere ridotte, apparendo eque e proporzionate ai fatti a vario titolo addebitati, secondo la descrizione fornita dal direttore di gara. Tale descrizione permette di escludere che i calciatori stessi si siano adoperati “con l'unico prioritario intento di salvaguardare l'incolumità dell'arbitro”, come sostiene l'appellante.
L'appello va invece accolto per ciò che concerne la sanzione comminata al dirigente accompagnatore della società appellante sig. Piero Pizzo, che non risulta avere partecipato ai fatti occorsi. Tale sanzione va ridotta come in dispositivo, dovendosi tuttavia tenere conto che il predetto non risulta avere prestato assistenza al direttore di gara, dovuta ex art. 65 N.O.I.F.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello, dispone contenersi fino al 15/04/2013 la sanzione dell’inibizione a carico del dirigente accompagnatore sig. Piero Pizzo.
Conferma per il resto i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo di primo grado.
Senza addebito di tassa reclamo, non versata.
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