TECNICO, NONCHÉ IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.- (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 169 del 31.1.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 07 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO SIG. COPPA MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.4.2013 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S IN RELAZIONE ALL’ART. 35, COMMA 1, E 31 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.- (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 169 del 31.1.2013)
Il tecnico, Marco Coppa, ha proposto ricorso contro la decisione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., emessa con un Com. Uff. n. 334 dell' 8 febbraio 2013, con il quale è stata irrogata al predetto allenatore la sanzione della squalifica fino al 24 aprile 2013, per aver assunto la guida tecnica della Acd Acicatena, in assenza di formale tesseramento presso la stessa società. Il ricorrente, dopo aver premesso che la sanzione gli è stata irrogata per presunte violazione dell'articolo 1, comma 1, C.G.S. in riferimento all'art. 35, comma 1 e 31 del regolamento del Settore Tecnico, nonché dell'art. 38, comma 1 N.O.I.F., ha dedotto che non ha mai assunto la guida tecnica della società, avendo partecipato soltanto nella qualità di calciatore e dirigente accompagnatore; e che solo a seguito della frequentazione del corso per allenatore, dove ha conseguito il relativo titolo abilitativo, ha assunto la guida tecnica della squadra. A riprova di ciò ha allegato sia la dichiarazione del tecnico Salvatore Giuffrida e sia quella del presidente della società Rodolfo Marletta, dove vengono chiaramente indicate le competenze e i ruoli rivestiti in seno alla società. In ogni caso ha chiesto l'applicazione delle circostanze attenuanti ai fini dell'applicazione della sanzione nel minimo previsto. Il ricorso non è fondato. La sezione rileva che dagli atti risulta in maniera inconfutabile che -a parte quanto si apprende da alcuni articoli di giornale (in cui il ricorrente veniva indicato quale allenatore della
squadra) o da altre circostanze (quali i tabellini delle gare disputate dalla squadra e il fatto che il ricorrente si intratteneva negli spogliatoi anche dopo che l'allenatore ufficiale era uscito)- il ricorrente ha svolto formale attività di tecnico a favore della suindicata squadra nelle seguenti gare: 5 febbraio 2012, 8 febbraio 2012, 11 febbraio 2012 e 19 febbraio 2012; gare ove figurava il suo nominativo nelle relative distinte, in assenza di un preventivo tesseramento. Parimenti, risulta dalle indagini svolte presso i ruoli federali che il tesseramento, quale allenatore, si è avuto solamente il 24 febbraio 2012, a seguito del conseguimento del titolo abilitativo. Tale condotta integra gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva, in base alle norme sopra indicate. È appena il caso di osservare che le dichiarazioni allegate a propria discolpa, non solo sono chiaramente interessate e quindi di scarso valore probatorio, ma risultano in contraddizione con quanto risulta dalla visione di ruoli federali. La sezione ritiene che la pena sia perfettamente adeguata alla gravità della condotta antisportiva posta in essere. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Coppa Marco. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.