F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 10 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. SCATENA MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.5.2013 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 169 del 31.1.2013) 1. RICORSO SIG. SCATENA MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.5.2013 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 169 del 31.1.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 10 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. SCATENA MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.5.2013 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 169 del 31.1.2013) Con ricorso del 1.3.2013 il Sig. Michele Scatena ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico con la quale gli era stata inflitta la sanzione della squalifica fino al 28 maggio 2013 per avere svolto nel corso della medesima Stagione Sportiva attività per più di una società (A.S.D. Virtus Capistrello e A.S.D. Castel di Sangro). A sostegno della impugnazione lo Scatena deduceva la violazione del diritto di difesa, per non essere stato avvisato, presso il luogo di residenza, della convocazione dinanzi alla Commissione Disciplinare, nonché – sia pure in termini del tutto generali e con riserva di ulteriore esposizione – la ingiustizia della decisione. In sede di udienza il legale dello Scatena insisteva sul profilo della omessa convocazione e, nel merito, precisava che la sanzione avrebbe dovuto considerarsi illegittima in quanto il ricorrente non avrebbe mai firmato l’organigramma che il Presidente della società Virtus Capistrello aveva, a suo tempo, spedito al Comitato Regionale Abruzzo della F.I.G.C.. La difesa insisteva comunque, in via subordinata, per una congrua riduzione della sanzione. L’impugnazione può essere parzialmente accolta nei termini qui di seguito precisati. Va, in primo luogo, respinta l’eccezione relativa alla asserita violazione del diritto di difesa in conseguenza della convocazione, presso la Commissione Disciplinare, inviata in un luogo diverso dalla residenza anagrafica che, di recente, lo Scatena aveva trasferito in Avezzano. Risulta, infatti, che la comunicazione è stata inviata allo Scatena nel domicilio che egli aveva comunicato alla Federazione e presso il quale, in epoca di gran lunga successiva (e, quantomeno, fino al gennaio 2013) egli ha continuato a ricevere regolarmente la posta. In ogni caso la convocazione era stata comunque inviata sia presso la sede della A.S.D. Virtus Capistrello sia presso la sede della A.S.D. Castel di Sangro. Il motivo è dunque privo di pregio. Quanto al merito, va sottolineato che le ragioni poste a sostegno della impugnazione, non indicate nel ricorso, possono tuttavia cogliersi sia in relazione alla deposizione presso la Procura Federale, sia nell’ulteriore – sia pur sintetico – sviluppo che ha svolto la difesa oralmente. Esse 2 tuttavia non meritano accoglimento sol che si tenga conto della sostanziale ammissione di responsabilità emergente già nel procedimento innanzi alla Procura e poi correttamente riconosciuta dalla Commissione Disciplinare. Tuttavia la Corte ritiene equo disporre, sia pure entro margini limitati, una diminuzione della sanzione Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Scatena Michele, riduce la squalifica inflitta fino al 5 maggio 2013 compreso. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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