LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 190 DEL 16 Aprile 2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. CAGLIARI – Soc. INTERNAZIONALE

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 190 DEL 16 Aprile 2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. CAGLIARI – Soc. INTERNAZIONALE Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore Federale (tramite fax pervenuto alle ore 15,31 del giorno 15 aprile 2013) una rituale segnalazione ex art. 35, n. 1 punto 3 CGS circa la condotta antisportiva del calciatore Pinilla Mauricio (Soc. Cagliari) in occasione della concessione del calcio di rigore al 17° del secondo tempo della gara Cagliari-Inter; acquisite le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore Pinilla, nel corso di una manovra di attacco nell’area nero-azzurra, veniva contrastato nell’azione dal calciatore Silvestre. In tale frangente, il calciatore cagliaritano, in possesso del pallone, mentre effettuava un repentino movimento per portarsi dalla sinistra verso il centro dell’area di rigore, cadeva al suolo. L’Arbitro sanzionava l’intervento del calciatore interista con la massima punizione ed il calcio di rigore veniva trasformato dallo stesso Pinilla. Dall’esame della ripresa televisiva disponibile, può dedursi che effettivamente tra i due calciatori si verificò un contatto che interessò la gamba sinistra di entrambi, all’altezza del ginocchio. Un contatto di dubbia regolarità e di lieve entità, i cui effetti vennero accentuati dal Pinilla secondo un costume (rectius, malcostume), che annovera settimanalmente vari praticanti. Un condotta censurabile, quindi, ma non riconducibile a quell’evidente simulazione sanzionabile ex artt. 35, n.1.3 e 19, n. 4 lettera a) CGS, in quanto la platealità della caduta al suolo del Pinilla era pur sempre correlata ad un contatto fisico con l’antagonista, i cui reali effetti sull’equilibrio dell’avversario in movimento non sono a posteriori valutabili con certezza, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio. P.Q.M. delibera, in riferimento alla segnalazione del Procuratore Federale, di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Pinilla Mauricio (Soc. Cagliari).
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