LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 190 DEL 16 Aprile 2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. CAGLIARI – Soc. INTERNAZIONALE
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 190 DEL 16 Aprile 2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara Soc. CAGLIARI – Soc. INTERNAZIONALE
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore Federale (tramite fax pervenuto alle ore 15,31 del giorno 15 aprile 2013)
una rituale segnalazione ex art. 35, n. 1 punto 3 CGS circa la condotta antisportiva del calciatore
Pinilla Mauricio (Soc. Cagliari) in occasione della concessione del calcio di rigore al 17° del
secondo tempo della gara Cagliari-Inter;
acquisite le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore Pinilla, nel
corso di una manovra di attacco nell’area nero-azzurra, veniva contrastato nell’azione dal
calciatore Silvestre. In tale frangente, il calciatore cagliaritano, in possesso del pallone, mentre
effettuava un repentino movimento per portarsi dalla sinistra verso il centro dell’area di rigore,
cadeva al suolo. L’Arbitro sanzionava l’intervento del calciatore interista con la massima
punizione ed il calcio di rigore veniva trasformato dallo stesso Pinilla.
Dall’esame della ripresa televisiva disponibile, può dedursi che effettivamente tra i due calciatori
si verificò un contatto che interessò la gamba sinistra di entrambi, all’altezza del ginocchio.
Un contatto di dubbia regolarità e di lieve entità, i cui effetti vennero accentuati dal Pinilla
secondo un costume (rectius, malcostume), che annovera settimanalmente vari praticanti.
Un condotta censurabile, quindi, ma non riconducibile a quell’evidente simulazione sanzionabile
ex artt. 35, n.1.3 e 19, n. 4 lettera a) CGS, in quanto la platealità della caduta al suolo del Pinilla
era pur sempre correlata ad un contatto fisico con l’antagonista, i cui reali effetti sull’equilibrio
dell’avversario in movimento non sono a posteriori valutabili con certezza, nell’esclusione di
ogni ragionevole dubbio.
P.Q.M.
delibera, in riferimento alla segnalazione del Procuratore Federale, di non adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Pinilla Mauricio (Soc. Cagliari).