COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 24.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 30 – Reclamo della ASD A.N.P.I. Sport E. Casassa avverso le inibizioni dei propri dirigenti Antonio Lignani, Riccardo Faetti e Gianluca Sericano fino al 10.10.2013. Gara Anpi Sport E. Casassa – Caperana del 29 marzo 2013 XVII Torneo Terre Toscane cat. Giovanissimi. B.U. n. 58 dell’11.4.2013 Comitato Regionale di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 24.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 30 - Reclamo della ASD A.N.P.I. Sport E. Casassa avverso le inibizioni dei propri dirigenti Antonio Lignani, Riccardo Faetti e Gianluca Sericano fino al 10.10.2013. Gara Anpi Sport E. Casassa - Caperana del 29 marzo 2013 XVII Torneo Terre Toscane cat. Giovanissimi. B.U. n. 58 dell'11.4.2013 Comitato Regionale di Genova. Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Siena ritenendo il comportamento dei sopra riportati dirigenti dell’ASD A.N.P.I. Sport E. Casassa, durante la gara in epigrafe, meritorio di una sanzione eccedente la durata del Torneo, con lettera del 30 marzo 2013, inviava gli atti al Giudice Sportivo del C.R.Liguria, affinché decidesse in merito. Questi infliggeva ai tre una squalifica fino al 17 aprile 2013 pubblicata sul C.U. n. 57 del 5.4.2013 D.P. di Genova. Con successivo telefax del 9 aprile 2013 il G.S. la D.P. di Siena, inviava al C.R. Liguria, per la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale, copia di una decisione assunta dal proprio Giudice Sportivo che, in ossequio a quanto disposto con circolare del 24 luglio 2001 dal Settore Giovanile e Scolastico infliggeva ai tre dirigenti la sanzione dell’inibizione temporanea fino al 10.10.2013 di fatto annullando e revocando la procedura in precedenza attuata. Propone istanza d’appello l’ASD A.N.P.I. Sport E. Casassa che incentra le sue eccezioni sull’illegittimità del provvedimento perché tardivamente assunto dal G.S. di Siena dopo l’intervento sanzionatorio di quello di Genova, annullando, di fatto, l’iter del giudizio da lui stesso erroneamente predisposto. La reclamante fa poi riferimento alla sentenza n. 68 del 4.1.2008 della Corte di Giustizia Federale in cui si afferma che tra le attribuzioni dei Giudici Sportivi non vi è il potere di revoca di procedure applicate, per cui quello di Siena non aveva titolo per cambiare il percorso processuale da lui stesso predisposto. Chiede quindi l’annullamento delle sanzioni inflitte ai tre dirigenti e il ripristino della validità di quanto deciso dal G.S. del C.R.Liguria. Ritiene la Commissione Disciplinare di poter accogliere il reclamo perché fondato su eccezioni inoppugnabili. L’errore di procedura non può essere sanato da un’errata corrige avvenuta, oltretutto, dopo che il Giudice Sportivo del C.R.Liguria aveva assunto le sue decisioni sulla base degli atti trasmessigli da quello della D.P. di Siena. Per questi motivi delibera di annullare la decisione impugnata e dispone la restituzione della tassa addebitata in conto.
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