• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 24.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 20/2/2013 (prot.n.5035/1040pf11-
12GR/mg) nei confronti di:
– 1) Zecca Maurizio Presidente, all’epoca dei fatti, dell’ASD A. Stefanizzi Sogliano per rispondere:
della violazione degli artt.1 comma 1 CGS e 8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all’art.94 ter comma
13 NOIF per non aver ottemperato al lodo del Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al C.U. n.1 del
29/10/11 emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore,
sig. Carbonella Vincenzo.
-2) ASD Levercalcio, per effetto di fusione tra la Società A. Stefanizzi Sogliano e la Società Pro
Trepuzzi
Per rispondere:
a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS all’epoca dei fatti, per gli illeciti disciplinari
ascritti al proprio Presidente, come meglio innanzi specificato.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 24.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 20/2/2013 (prot.n.5035/1040pf11-
12GR/mg) nei confronti di:
- 1) Zecca Maurizio Presidente, all’epoca dei fatti, dell’ASD A. Stefanizzi Sogliano per rispondere:
della violazione degli artt.1 comma 1 CGS e 8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all’art.94 ter comma
13 NOIF per non aver ottemperato al lodo del Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al C.U. n.1 del
29/10/11 emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore,
sig. Carbonella Vincenzo.
-2) ASD Levercalcio, per effetto di fusione tra la Società A. Stefanizzi Sogliano e la Società Pro
Trepuzzi
Per rispondere:
a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS all’epoca dei fatti, per gli illeciti disciplinari
ascritti al proprio Presidente, come meglio innanzi specificato.
FATTO
Con nota del 14/11/2011 (prot. n.151/01) il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti
comunicava al Comitato Regionale Puglia ed alla Procura Federale che, nella riunione del
29/10/2011 (pubblicata sul C.U. n.1 del 29/10/2011) aveva accolto il reclamo proposto
dall’allenatore sig. Carbonella Vincenzo e dichiarato dovuta a quest’ultimo dall’AS Calcio Fasano la
somma di €12.985,00.
Con nota del 23/2/2012 il Presidente del C.R.P., dato atto dell’esito negativo dell’invito del
16/12/2011 rivolto alla società debitrice, di provvedere al pagamento della somma suindicata,
deferiva (in ottemperanza a quanto disposto dall’art.94 ter C.G.S.) la società ASD Stefanizzi, alla
Procura Federale FIGC che -a sua volta- con la nota innanzi citata del 20/2/2013 deferiva alla
Commissione Disciplinare Territoriale Puglia gli incolpati su menzionati affinchè rispondessero
delle violazioni loro contestate.
Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia
disponeva - con racc.a.r. del 11/3/2013- la convocazione dei suddetti incolpati per l’udienza
dell’8/4/2013 alla quale comparivano:
- l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale
- l’avv. Sandro Matino quale rappresentante e difensore della soc. ASD Levercalcio e del suo
Presidente dott. Maurizio Zecca.
Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale le succitate parti comparse venivano invitate a
rassegnare le rispettive loro conclusioni.
Dopo ampia discussione il Procuratore Federale chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti
ed infliggere agli stessi le seguenti sanzioni:
- per la soc. ASD Levercalcio la penalizzazione di n.2 punti in classifica e l’ammenda di
€6.500,00;
- per il dott. Zecca Maurizio la inibizione di mesi sei.
Prendeva quindi la parola l’avv. Sandro Matino, nella qualità innanzi menzionata, il quale dopo
ampia discussione concludeva e chiedeva:
-l’assoluzione del dott. Maurizio Zecca dall’addebito contestatogli per l’assoluta sua estraneità ai
fatti;
-l’assoluzione dell’ASD Levercalcio da ogni addebito dovendosi configurare, attraverso le varie
fusioni ed incorporazioni, la sua estraneità ai fatti contestati e comunque la mancata conoscenza
di quanto ha formato oggetto del provvedimento adottato dalla Commissione Vertenze
economiche.
La Commissione si riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto esaminata la tesi, prospettata dai deferiti (relativa alla loro presunta estraneità ai
fatti posti a fondamento degli addebiti loro mossi) che - diremo subito- si appalesa destituita di
fondamento.
La documentazione acquisita al processo, nega infatti ingresso ad ogni ipotesi di estraneità dei
deferiti, alle omissioni loro contestate, sulla base di quanto verificatosi sotto il profilo logico -
cronologico, qui di seguito evidenziato.
E’ infatti pacifico ed incontestato che a far tempo dal 15/7/2011 l’ASD Stefanizzi Sogliano
(rappresentata dal sig. Polimeno Salvatore), si obbligò a cedere alla A.D. Leverano (in persona del
suo Presidente e legale rappresentante dell’epoca dott. Maurizio Zecca), il proprio titolo sportivo di
ammissione al Campionato di Promozione LND - Puglia” nei tempi e con le modalità previste dalla
norme in vigore.
In attesa della formalizzazione della fusione per incorporazione, fra le succitate due società (poi verificatasi dando luogo alla ASD Levercalcio), in data 20/7/2011 l’ASD A. Stefanizzi Sogliano
faceva domanda, al comitato Regionale Puglia, di iscrizione per la stagione 2011/2011 al
campionato di Promozione organizzato dal CRP Puglia indicando i componenti del consiglio
direttivo ed in particolare quale suo Presidente, il dott. Maurizio Zecca che pertanto, da tale data,
deve ritenersi tenuto all’osservanza delle norme e degli atti federali.
Ne deriva che alla data del 9/12/2011 di pubblicazione del C.U. n.34 del C.R.P. (che riportava lo
stralcio del C.U. n.1 del 29/10/2011 contenente il provvedimento del Collegio Arbitrale della FIGC
di accoglimento del ricorso proposto dall’allenatore sig. Carbonella e quindi l’obbligo alla
corresponsione in suo favore della somma di €12.985,00 da parte dell’ASD Stefanizzi Sogliano);
ed ancor più alla data del 23/3/2012 (dell’avvenuta ricezione della racc.a.r. inviata alla ASD
Stefanizzi Sogliano dal Presidente del Collegio Arbitrale già citato), il dott. Maurizio Mazzocca, non
solo aveva avuto piena conoscenza del lodo su menzionato emesso dal Collegio Arbitrale della
LND - FIGC, ma aveva anche l’obbligo di dare a tale provvedimento, esecuzione nel termine di
trenta giorni dalla data di ricezione della racc.a.r. del 23/3/2012 innanzi citata, nella quale risulta
espressamente richiamato l’art.94 ter comma 13 delle NOIF e quindi la sanzione prevista nel caso
di ingiustificato decorso del suddetto termine per il pagamento delle somme accertate con il lodo.
Né ha rilievo, ai fini della violazione della norma su richiamata, la circostanza secondo cui, all’atto
della sottoscrizione della scrittura privata del 15/7/2011 il sig. Polimeno Salvatore delegato della
ASD Stefanizzi Sogliano, (cedente sportivo) abbia taciuto la pendenza del procedimento instaurato
sin dal 22/4/2011 dall’allenatore Campanella presso il Collegio Arbitrale LND - FIGC, addirittura
garantendo l’inesistenza di situazioni debitorie della ASD Stefanizzi Sogliano, ed anche sollevando
e manlevando “…..la AS Leverano Calcio, da qualsivoglia responsabilità in ordine ad eventuali
ulteriori debiti e/o passività dei quali ne risponderà la cedente e per essa in proprio a titolo
personale….” (testualmente). Trattasi -con tutta evidenza- di convenzioni e clausole contrattuali private che non possono né incidere né influire sull’obbligo dell’osservanza delle norme federali, perché suscettibili di
valutazione e tutela in sede del tutto diversa da quella federale della FIGC.
Vanno quindi affermate le responsabilità del dott. Maurizio Zecca (nella qualità di Presidente -
all’epoca dei fatti- della ASD Stefanizzi Sogliano), e dell’ASD Levercalcio (per effetto della
avvenuta fusione tra la soc. A. Stefanizzi Sogliano e la soc.Pro - Trepuzzi che ha poi preso il nome
di ASD Levercalcio).
Per quanto attiene alla misura delle sanzioni da irrogare ai deferiti, la Commissione ritiene
opportuno e doveroso approfondire l’esame delle vicende occorse al fine di scegliere e quantificare
la misura delle sanzioni e rendere la loro afflittività concretamente retribuitiva rispetto alla entità di
quanto contestato ai deferiti ed all’indice di gravità qualificante l’inosservanza del precetto
normativo violato.
Dalla documentazione acquisita al presente procedimento può infatti affermarsi, non solo e non
tanto che al presidente dott. Maurizio Zecca della ASD Stefanizzi Sogliano (poi trasformata in ASD
Levercalcio) sia stata taciuta la pendenza del giudizio dinanzi al Collegio arbitrale LND - FIGC,
promosso dall’allenatore sig. Vincenzo Campanella in data 22/4/2011 (cioè in epoca precedente
alla sua assunzione della carica di Presidente dell’ASD Stefanizzi Sogliano); quanto ed
essenzialmente che il comportamento dallo stesso assunto può qualificarsi di perfetta buona fede,
per aver ancorchè in ritardo di soli pochi mesi (cioè il 15/7/2012), comunque adempiuto al
versamento di quanto deciso e comunicatogli formalmente il 23/3/2012, dal Collegio Arbitrale LND
FIGC.
Ritardo peraltro attribuibile (alla luce della documentazione acquisita al processo) non solo alla
necessità di esperire indagini finalizzate ad una concreta e più approfondita conoscenza
dell’insorto quanto inaspettato problema; ma anche al necessario e doveroso reperimento
dell’allenatore Campanella a cui effettuare il versamento di quanto deciso dal lodo arbitrale ed
ottenere da lui la relativa documentazione richiesta dal Collegio più volte citato.
Comportamento quindi solo parzialmente scusabile, ma che questa Commissione ritiene influente
ai fini della determinazione delle sanzioni da irrogare ai deferiti tanto da consentirle di non seguire i
criteri dell’automatismo delle sanzioni previste dalla normativa vigente ma di valutarne la misura in
relazione alle circostanze complessive nelle quali la condotta dei deferiti risulta essere stata
portata in essere.
Tutto ciò premesso
DELIBERA
Infliggersi:
-al sig.dott. Maurizio Zecca, nella qualità di Presidente -all’epoca dei fatti della ASD A.Stefanizzi
Sogliano-, la inibizione di mesi due;
-all’ASD Levercalcio (per effetto della fusione tra le società ASD Stefanizzi Sogliano e ProTrepuzzi) la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di €1.000,00.
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Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 20/2/2013 (prot.n.5035/1040pf11-
12GR/mg) nei confronti di:
– 1) Zecca Maurizio Presidente, all’epoca dei fatti, dell’ASD A. Stefanizzi Sogliano per rispondere:
della violazione degli artt.1 comma 1 CGS e 8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all’art.94 ter comma
13 NOIF per non aver ottemperato al lodo del Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al C.U. n.1 del
29/10/11 emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore,
sig. Carbonella Vincenzo.
-2) ASD Levercalcio, per effetto di fusione tra la Società A. Stefanizzi Sogliano e la Società Pro
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ascritti al proprio Presidente, come meglio innanzi specificato."