COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 24.04.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso A.C. Tregnago A.S.D. Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 77 del 17/4/2013 – Squalifica sino al 14.04.2014 calciatore Piazzola Stefano; Squalifica sino al 6/5/2013 allenatore De Fazio Andrea – Campionato di 1^ Categoria L’A.C. Tregnago A.S.D. ha inoltrato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 77 del 17/4/2013 con le quali ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari : – Squalifica sino al 14/04/2014 a carico del giocatore Piazzola Stefano : “al termine della gara colpiva l’arbitro con una pallonata al fianco provocandogli lieve dolore. Alla notifica del provvedimento insultava il direttore di gara”. – Squalifica sino al 6/5/2013 a carico dell’allenatore De Fazio Andrea.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 24.04.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso A.C. Tregnago A.S.D. Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 77 del 17/4/2013 – Squalifica sino al 14.04.2014 calciatore Piazzola Stefano; Squalifica sino al 6/5/2013 allenatore De Fazio Andrea - Campionato di 1^ Categoria L’A.C. Tregnago A.S.D. ha inoltrato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 77 del 17/4/2013 con le quali ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari : - Squalifica sino al 14/04/2014 a carico del giocatore Piazzola Stefano : “al termine della gara colpiva l’arbitro con una pallonata al fianco provocandogli lieve dolore. Alla notifica del provvedimento insultava il direttore di gara”. - Squalifica sino al 6/5/2013 a carico dell’allenatore De Fazio Andrea. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente, dichiara inammissibile la parte del ricorso proposto dall’A.C. Tregnago A.S.D. riguardante la squalifica dell’allenatore De Fazio Andrea, trattandosi di sanzione non impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera b) del C.G.S. (provvedimento inferiore al mese); esaminata la parte del ricorso inerente la squalifica del giocatore Piazzola, constatato che la vicenda relativa alla posizione dello stesso abbisogna di approfondimenti, la C.D.T. lascia in sospeso ogni decisione in merito e si riserva di deliberare in una prossima riunione. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di dichiarare inoppugnabile il provvedimento di squalifica nei confronti dell’allenatore De Fazio Andrea, che va quindi confermato.
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