COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 24.04.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso A.S.D. Bassotto Scaligera Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 54 del 17/4/2013 – Squalifica per quattro giornate calciatore Zago Andrea – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 24.04.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Ricorso A.S.D. Bassotto Scaligera Calcio
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 54 del
17/4/2013 – Squalifica per quattro giornate calciatore Zago Andrea - Campionato di 3^ Categoria
A.S.D. Bassotto Scaligera Calcio ha inoltrato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 54 del 17/4/2013 con la quale ha assunto ila sanzione della
squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Zago Andrea : “perché offendeva e minacciava il direttore di gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
- esaminato il ricorso proposto A.S.D. Basotto Scaligera Calcio;
- vista la documentazione ufficiale agli atti;
- valutata la decisione del Giudice di primo grado e ritenuta maggiormente adeguata ai fatti la sanzione di tre giornate
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’ A.S.D. Basotto Scaligera Calcio;
- di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Zago Andrea;
La tassa reclamo non é stata versata.
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