COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 24.04.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Keita Lamine ora Calciatore Borgo S.Pancrazio del Sig. Keita Moussa ora Calciatore Borgo S.Pancrazio del Sig. Valenti Eugenio Dirigente Borgo S.Pancrazio del Sig. Dall’Ora Maurizio Dirigente Borgo S.Pancrazio del Sig. Baciocchi Nicolò Dirigente Borgo S.Pancrazio del Sig. Zuanassi Stefano Dirigente Borgo S.Pancrazio della Società Pol. Borgo S.Pancrazio
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 24.04.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C.
Nei confronti :
del Sig. Keita Lamine ora Calciatore Borgo S.Pancrazio
del Sig. Keita Moussa ora Calciatore Borgo S.Pancrazio
del Sig. Valenti Eugenio Dirigente Borgo S.Pancrazio
del Sig. Dall’Ora Maurizio Dirigente Borgo S.Pancrazio
del Sig. Baciocchi Nicolò Dirigente Borgo S.Pancrazio
del Sig. Zuanassi Stefano Dirigente Borgo S.Pancrazio
della Società Pol. Borgo S.Pancrazio
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 29/3/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare,
riformulando il precedente atto di deferimento per i seguenti motivi :
il Sig. KEITA Lamine Calciatore Pol. Borgo S.Pancrazio
Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S. e art. 10, comma 2 C.G.S. per violazione dei principi di
lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato nella corrente stagione sportiva a n. 6 gare valide per il Campionato
Juniores Provinciale nelle file della Società Borgo S.Pancrazio senza averne titolo, in quanto non tesserato per la Società
pol. Borgo S.Pancrazio come meglio descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento;
il Sig. KEITA Moussa Calciatore Pol. Borgo S.Pancrazio
Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S. e art. 10, comma 2 C.G.S. per violazione dei principi di
lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato nella corrente stagione sportiva a n. 6 gare valide per il Campionato
Juniores Provinciale nelle file della Società Borgo S.Pancrazio senza averne titolo, in quanto non tesserato per la Società
pol. Borgo S.Pancrazio come meglio descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento;
il Sig. VALENTI Eugenio Dirigente Pol. Borgo S.Pancrazio
Per rispondere nella qualità di Dirigente della Pol. Borgo S.Pancrazio per violazione di cui all’art.1, comma 1 e art. 10,
comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per aver consentito che i calciatori Keita
Lamine e Keita Moussa partecipassero a n. 2 gare valevoli per il Campionato Juniores Provinciale sottoscrivendo le
relative distinte gara, nelle quali dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano
alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado i calciatori suddetti non
ne avessero titolo in quanto non tesserati per la Società Polisportiva Borgo S. Pancrazio;
il Sig. Dall’ORA Maurizio Dirigente Pol. Borgo S.Pancrazio
Per rispondere nella qualità di Dirigente della Pol. Borgo S.Pancrazio per violazione di cui all’art.1, comma 1 e art. 10,
comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per aver consentito che i calciatori Keita
Lamine e Keita Moussa partecipassero a una gara valevole per il Campionato Juniores Provinciale sottoscrivendo la
relativa distinta gara, nelle quali dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano
alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado i calciatori suddetti non
ne avessero titolo in quanto non tesserati per la Società Polisportiva Borgo S. Pancrazio;
il Sig. BACIOCCHI Nicolò Dirigente Pol. Borgo S.Pancrazio
Per rispondere nella qualità di Dirigente della Pol. Borgo S.Pancrazio per violazione di cui all’art.1, comma 1 e art. 10,
comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per aver consentito che i calciatori Keita
Lamine e Keita Moussa partecipassero a n. 2 gare valevoli per il Campionato Juniores Provinciale sottoscrivendo le
relative distinte gara, nelle quali dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano
alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado i calciatori suddetti non
ne avessero titolo in quanto non tesserati per la Società Polisportiva Borgo S. Pancrazio;
il Sig. ZUANASSI Stefano Dirigente Pol. Borgo S.Pancrazio
Per rispondere nella qualità di Dirigente della Pol. Borgo S.Pancrazio per violazione di cui all’art.1, comma 1 e art. 10,
comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per aver consentito che i calciatori Keita
Lamine e Keita Moussa partecipassero a una gara valevole per il Campionato Juniores Provinciale sottoscrivendo la
relativa distinta gara, nelle quali dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano
alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado i calciatori suddetti non
ne avessero titolo in quanto non tesserati per la Società Polisportiva Borgo S. Pancrazio;
la Società Polisp. Borgo S. Pancrazio
Per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. per le condotte riconducibili a
carico dei propri tesserati e/o delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della Società
così come previsto dall’art. 1, comma 5 del C.G.S. così come esposto nella parte motiva dell’atto di deferimento.
La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza.
Nell’udienza del 23/4/2013 non si sono presentati :
il Sig. Lamine KEITA Calciatore Borgo S.Pancrazio
il Sig. Moussa KEITA Calciatore Borgo S.Pancrazio
il Sig. Eugenio VALENTI Dirigente Borgo S.Pancrazio
il Sig. Maurizio DALL’ORA Dirigente Borgo S.Pancrazio
il Sig. Nicolò BACIOCCHI Dirigente Borgo S.Pancrazio
il Sig. Stefano ZUANASSI Dirigente Borgo S.Pancrazio
la Società Pol. Borgo S.Pancrazio
che sono stati dichiarati assenti giustificati in forza della comunicazione fatta pervenire il 22/4/2013.
il Dott. Vincenzo Postiglione, Rappresentante della Procura Federale, ha illustrato dettagliatamente le ragioni del
deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo e ha preso atto della comunicazione fatta
pervenire da parte dei soggetti deferiti circa la disponibilità dimostrata dagli stessi di avvalersi del patteggiamento previsto
dall’art. 23 del C.G.S. (vedi documentazione del 22/4/2013 in atti), ha ritenuto di poter aderire all’applicazione del predetto
art. 23 del C.G.S. precisando, nel contempo, che la Procura Federale non ha ritenuto di poter patteggiare la sanzione
riguardante la penalizzazione di punti in classifica.
Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari concordati dai soggetti interessati :
a carico de Sig. Lamine KEITA Calciatore Borgo S.Pancrazio : squalifica per tre giornate;
a carico del Sig. Moussa KEITA Calciatore Borgo S.Pancrazio : squalifica per tre giornate;
a carico del Sig. Eugenio VALENTI Dirigente Borgo S.Pancrazio : inibizione per giorni 40;
a carico del Sig. Maurizio DALL’ORA Dirigente Borgo S.Pancrazio :inibizione per giorni 20;
a carico del Sig. Nicolò BACIOCCHI Dirigente Borgo S.Pancrazio : inibizione per giorni 40;
a carico del Sig. Stefano ZUANASSI Dirigente Borgo S.Pancrazio :inibizione per giorni 20;
a carico della Pol. Borgo S.Pancrazio ammenda di € 500,00.-
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto dell’accordo delle parti, sopra rappresentate, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al
comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S.
dispone
l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari :
a carico de Sig. Lamine KEITA Calciatore Borgo S.Pancrazio : squalifica per tre giornate;
a carico del Sig. Moussa KEITA Calciatore Borgo S.Pancrazio : squalifica per tre giornate;
a carico del Sig. Eugenio VALENTI Dirigente Borgo S.Pancrazio : inibizione per giorni 40;
a carico del Sig. Maurizio DALL’ORA Dirigente Borgo S.Pancrazio :inibizione per giorni 20;
a carico del Sig. Nicolò BACIOCCHI Dirigente Borgo S.Pancrazio : inibizione per giorni 40;
a carico del Sig. Stefano ZUANASSI Dirigente Borgo S.Pancrazio :inibizione per giorni 20;
a carico della Pol. Borgo S.Pancrazio ammenda di € 500,00.-
Il Dott. Postiglione ha infine dichiarato che la Procura Federale ha chiesto di infliggere alla Pol. Borgo S.Pancrazio la
sanzione della penalizzazione di 4 punti da scontarsi nella classifica del Campionato Juniores Provinciale della stagione
sportiva 2013/2014.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto di quest’ultimo provvedimento proposto dal Dott. Postiglione da infliggere a carico della Pol. Borgo S.Pancrazio
ritenuto congruo il provvedimento stesso
dispone
l’irrogazione della seguente sanzione :
a carico della Pol. Borgo S.Pancrazio : n. 4 punti di penalizzazione da applicarsi nella classifica del Campionato Juniores Provinciale della stagione sportiva 2013/2014.
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