COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 95 del 11 aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA AVIO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO GRADO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE DEL 28 MARZO 2013, N. 91, RIGUARDANTE LA SQUALIFICA DEL PROPRIO TESSERATO CALCIATORE LORIS BELTRAME PER I FATTI DI CUI ALLA GARA DEL 24 MARZO 2013 DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA MARCO – AVIO CALCIO.
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it -
Comunicato Ufficiale N° 95 del 11 aprile 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO DELLA AVIO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO GRADO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE DEL 28 MARZO 2013, N. 91, RIGUARDANTE LA SQUALIFICA DEL PROPRIO TESSERATO CALCIATORE LORIS BELTRAME PER I FATTI DI CUI ALLA GARA DEL 24 MARZO 2013 DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA MARCO - AVIO CALCIO.
Con raccomandata del 3 aprile 2013 è stato presentato reclamo avverso la decisione del giudice Sportivo di Primo Grado con la quale veniva comminata la squalifica per cinque gare a carico del calciatore Loris BELTRAME della Avio Calcio per aver, quest’ultimo a seguito di contestazione di infrazione con il cartellino, spintona il direttore di gara profferendo frase gravemente irriguardosa.
La Società, nel ritenere eccessiva la squalifica, ha, per mezzo del suo Presidente sig. Giuliano Beniamino, ribadito in sede di audizione le motivazioni già espresse nel reclamo di cui alla raccomandata del 3 aprile 2013, confermando che l’arbitro non avrebbe ricevuto nessuno spintone ed che ha chiesto la riduzione della squalifica comminata a carico del proprio Beltrame Loris
La Commissione Disciplinare Territoriale
Dopo aver analizzato la documentazione agli atti, constata la gravità dei fatti commessi dal calciatore dell’Avio Calcio Loris Beltrame, rilevata che le regole vigenti nella disciplina sportiva del calcio che sono volte anche ad infondere in chi lo pratica e soprattutto, quindi, ai giovani, oltre che i principi della solidarietà, correttezza, lealtà, sana competizione sportiva, anche quello del rispetto delle regole, cose queste che appaiono venute meno nel caso che qui ci occupa;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinale Territoriale conferma la decisione del Giudice sportivo di primo grado e ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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