F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086 del 02 Maggio 2013 (300) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CRISTIANA SPECCHIA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl), Società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA Srl ▪ (nota n. 6300/777 pf12-13 SP/blp del 9.4.2013). (301) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CRISTIANA SPECCHIA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl), Società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA Srl ▪ (nota n. 6365/774 pf12-13 SP/blp dell’8.4.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086 del 02 Maggio 2013
(300) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CRISTIANA SPECCHIA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl), Società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA Srl ▪ (nota n. 6300/777 pf12-13 SP/blp del 9.4.2013).
(301) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CRISTIANA SPECCHIA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl), Società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA Srl ▪ (nota n. 6365/774 pf12-13 SP/blp dell’8.4.2013).
Il deferimento
Con due distinti provvedimenti, del 8 aprile 2013 e 9 aprile 2013, il Procuratore federale, su segnalazione della Co.Vi.So.C. del 20 marzo 2013, ha deferito avanti questa Commissione la Signora Cristiana Specchia, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, nonché la Società medesima per rispondere, in un deferimento: la Specchia della violazione di cui all'art. 85 lettera c) paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all'art. 10 c. 3 CGS, per non aver documentato agli Organi federali competenti, entro il termine stabilito del 18 febbraio 2013, l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità settembre e ottobre 2012; la Società per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, per l’operato del suo Legale rappresentante ex art. 4, c. 1, CGS; nell'altro deferimento: la Specchia della violazione di cui all'art. 85 lettera c) paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'art. 10 c. 3 CGS, per non aver documentato agli Organi federali competenti, entro il termine stabilito, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti delle mensilità su menzionate; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per l’operato del suo legale rappresentante, ex art. 4, c. 1, CGS. I deferiti hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memorie difensive nelle quali si evidenzia, in sostanza, che, a seguito di un provvedimento di sequestro preventivo – del GIP di Venezia nell’ambito di un procedimento a carico del precedente amministratore della Società - sui conti correnti societari, i giocatori, con senso di appartenenza, per non mettere in difficoltà la Società, avevano rinunciato agli stipendi di settembre e ottobre 2012 con accordo formalizzato in sede sindacale il 17 dicembre 2012 e anche comunicato tempestivamente all’Autorità di controllo federale. Gli unici tre calciatori che non avevano rinunciato sono stati pagati regolarmente, ritenute comprese (come da allegazioni documentali comprovanti i fatti citati). Nel richiamare poi precedenti pronunce, favorevoli alle tesi difensive, della Corte di Giustizia Federale e, in particolare, della stessa Commissione disciplinare nazionale dello scorso 11 aprile 2013 - con la quale erano stati prosciolti da ogni addebito proprio gli stessi soggetti, odierni deferiti, per gli stessi capi di imputazione – si conclude per la richiesta di proscioglimento. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità dei suddetti procedimenti, dovuta al formarsi del giudicato relativamente ai procedimenti, decisi da questa Commissione con CU n. 82 dell’11 aprile 2013. È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale si è associato alla richiesta del rappresentante della Procura federale, riportandosi in ogni caso alle conclusioni già formulate nelle proprie memorie difensive depositate in atti. Entrambe le parti hanno richiesto la riunione dei deferimenti in epigrafe. I motivi della decisione Preliminarmente questa Commissione decide di riunire i due procedimenti per connessione soggettiva. Preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti nella riunione odierna, rileva che la decisione relativa ai deferimenti di cui al C.U. n. 82/CDN dell’11.4.2013 - presupposto di quelli odierni vertenti su medesimi soggetti e di uguale oggetto - non é stata impugnata e, pertanto, è divenuta cosa giudicata. Ciò rende definitivo l’accertamento in ordine all’insussistenza del primo inadempimento contestato e, pertanto, anche di quello oggetto del presente deferimento. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione rigetta il deferimento e, per l’effetto, proscioglie la Sig.ra Cristiana Specchia e la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl dagli addebiti loro contestati.
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