F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086 del 02 Maggio 2013 (288) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MATTEO BONATTI (Calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società AC Lumezzane Spa, attualmente svincolato), RENZO CAVAGNA (all’epoca dei fatti Presidente della Società AC Lumezzane Spa), Società AC LUMEZZANE Spa ▪ (nota n. 6101/289 pf10- 11 AM/ma del 28.3.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086 del 02 Maggio 2013 (288) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MATTEO BONATTI (Calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società AC Lumezzane Spa, attualmente svincolato), RENZO CAVAGNA (all’epoca dei fatti Presidente della Società AC Lumezzane Spa), Società AC LUMEZZANE Spa ▪ (nota n. 6101/289 pf10- 11 AM/ma del 28.3.2013). Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale, MatteoBonatti, tesserato all’epoca dei fatti con la Società AC Lumezzane Spa, Renzo Cavagna, Presidente, all’epoca dei fatti, della Società AC Lumezzane Spa, nonché la medesima Società per rispondere il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 94 delle NOIF e dall’art. 8, comma 11, del CGS, per avere sottoscritto un contratto simulato per la retribuzione lorda per la stagione 2010/11 di € 105.246,43, volto a dissimulare l’esistenza dell’effettivo accordo intervenuto tra le parti per l’importo di € 195.000,00, così pattuendo il versamento a “nero” di € 89.753,57, e ciò mediante il contratto successivamente depositato presso la Lega Pro in data 29 giugno 2010; il secondo per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 94 delle NOIF e dall’art. 8, comma 6, del CGS, per avere redatto, sottoscritto e depositato il contratto stipulato con il calciatore Matteo Bonatti contenente la retribuzione lorda per la stagione 2010/11 di € 105.246,43, volto a dissimulare l’esistenza dell’effettivo accordo intervenuto tra le parti per l’importo di € 195.000,00, così pattuendo il versamento a “nero” di € 89.753,57, e ciò mediante il contratto successivamente depositato presso alla Lega Pro in data 29 giugno 2010 dallo stesso calciatore; la Società AC Lumezzane SPA, per le condotte del suo dirigente Cavagna, e del suo tesserato Bonatti, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS. I deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive nelle quali chiedono il proscioglimento dei loro assistiti. All’udienza del 2 maggio 2013 il difensore di Matteo Bonatti ha chiesto rinvio per “impossibilità sopravvenuta del Collaboratore designato a raggiungere la sede della commissione disciplinare”. Questa Commissione, ritenuto che l’istanza non fosse motivata e che l’eventuale legittimo impedimento non fosse documentato, l’ha rigettata. Il rappresentante della Procura federale ha chiesto che ai deferiti venissero inflitte la sanzione della squalifica di mesi 3 (tre) e € 10.000,00 (€ diecimila/00) di ammenda per Matteo Bonatti, quella dell’inibizione di anni 1 (uno) e € 10.000,00 (€ diecimila/00) di ammenda per Renzo Cavagna e quella dell’ammenda di € 90.000,00 (€ novantamila/00) per la Società Lumezzane. Il difensore dei deferiti Cavagna e Società Lumezzane si è riportato alle memoria difensiva ed ha insistito per il proscioglimento dei propri assistiti. Nessuno è comparso per il deferito Matteo Bonatti. Dall’attività di indagine compiuta dalla Procura federale è emerso che in data 7 agosto 2009 era stato depositato dalla Società un contratto economico stipulato tra Matteo Bonatti e la Società AC Lumezzane Spa relativo alle stagioni sportive 2009/10 e 2010/11, che prevedeva una retribuzione lorda di euro 37.791,78 per la prima ed euro 105.246,43 per la seconda, contratto ratificato dalla Lega Pro. In data 29 giugno 2010 era stato depositato dal calciatore Matteo Bonatti un secondo contatto economico, relativo alla stagione sportiva 2010/2011, stipulato dalle stesse parti, che prevedeva una retribuzione lorda di euro 195.000,00, datato 10 maggio 2010. La Lega Pro inviava alle parti in data 29 giugno 2010 una richiesta di chiarimenti in merito ai due contratti. La Società Lumezzane riscontrava tale richiesta con lettera del 5 agosto 2010 riferendo che riconosceva valido solamente il contratto n. 0902B10102 depositato in data 7 agosto 2009 per euro 105.246,43 ancora in corso di validità. La Lega PRO disponeva così l’annullamento del secondo contratto non ritenuto valido. Il 6 settembre 2010 le parti pervenivano alla risoluzione consensuale del rapporto contrattuale in atto. In data 30/9/2010 il Bonatti presentava reclamo avverso la decisione della Lega Pro che non aveva riconosciuto la validità del contratto datato 10 maggio 2010. La Commissione Tesseramenti con decisione pubblicata sul C.U. 15/D del 2011, passata in cosa giudicata, accoglieva il reclamo e affermava la validità del contratto datato 10/5/2010 che dichiarava altresì risolto alla data del 6/9/2010 in forza di risoluzione consensuale. La vicenda presenta senza meno aspetti singolari che non possono non suscitare dubbi sulla effettiva motivazione della successiva redazione dei due diversi contratti. Tali aspetti però non sono univoci e si prestano ad interpretazioni opposte. Inoltre il passaggio in giudicato della decisione della Commissione Tesseramenti rende incontestabile la regolarità del contratto datato 10/5/2010. Infine l’avvenuto deposito presso la Lega del secondo contratto e la regolare corresponsione degli emolumenti ivi previsti (sia pure per le sole mensilità decorse fino alla risoluzione consensuale di esso) rendono di fatto insussistente la finalità elusiva ipotizzata dalla Procura federale. In sostanza gli elementi di prova sono contraddittori e comunque insufficienti a pervenire alla dichiarazione di responsabilità disciplinare dei deferiti. P.Q.M. respinge il deferimento e proscioglie gli incolpati dagli addebiti loro rispettivamente ascritti.
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