F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086 del 02 Maggio 2013 (296) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TIMOTHY NOCCHI (Calciatore attualmente tesserato per la Società SS Juve Stabia Spa), Società JUVE STABIA Spa ▪ (nota n. 6251/796 pf12-13 SP/blp del 5.4.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086 del 02 Maggio 2013
(296) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TIMOTHY NOCCHI (Calciatore attualmente tesserato per la Società SS Juve Stabia Spa), Società JUVE STABIA Spa ▪ (nota n. 6251/796 pf12-13 SP/blp del 5.4.2013).
Con atto in data 5 aprile 2013 il Procuratore federale ha deferito innanzi a questa Commissione, il Sig. Timothy Nocchi, calciatore attualmente tesserato con la Società SS Juve Stabia Spa e la stessa Società SS Juve Stabia Spa, per rispondere il primo della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS, per avere espresso pubblicamente, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, affermazioni lesive della reputazione e del prestigio della categoria dei giornalisti, ed in particolare la seguente frase “una mandria di scimmie mangia banane sono molto più intelligenti di tanti giornalisti”, pubblicata sul proprio profilo del social network Facebook; la Società SS Juve Stabia Spa della violazione dell’art. 4 comma 2 del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al proprio tesserato. All’inizio della riunione odierna il Signor Timothy Nocchi e la Società SS Juve Stabia Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Timothy Nocchi e la Società SS Juve Stabia Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Timothy Nocchi, sanzione della ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00); pena base per la Società SS Juve Stabia Spa, sanzione della ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Timothy Nocchi, ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00); per la Società SS Juve Stabia Spa, ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00); Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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