COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 208/LND del 3/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ BORGO DON BOSCO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SCIPIONI FLAVIO DARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 95 DEL 24.4.2031 (Gara: VIGOR PERCONTI – BORGO DON BOSCO del 20.4.2013 – Campionato Giov.mi Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 208/LND del 3/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ BORGO DON BOSCO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SCIPIONI FLAVIO DARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 95 DEL 24.4.2031 (Gara: VIGOR PERCONTI – BORGO DON BOSCO del 20.4.2013 – Campionato Giov.mi Prov. Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; preso atto che la Società interessata, ritualmente convocata, non si è presentata; osserva che la Società BORGO DON BOSCO, nel proprio reclamo, ritiene che la sanzione inflitta al proprio calciatore SCIPIONI sia eccessiva in relazione a quanto accaduto. Precisa la ricorrente, che l’atleta, espulso per doppia ammonizione, lasciava il terreno di giuoco certamente dispiaciuto, ma non sbatteva con violenza la porta dello spogliatoio né colpiva la stessa con un calcio, rompendola, come riferisce l’arbitro, il quale si trovava, tra l’altro, sul terreno di giuoco a dirigere l’incontro, e non poteva direttamente aver visto l’episodio. Questa Commissione, dopo aver letto le carte in possesso, in effetti si è resa conto che le argomentazioni poste in essere dalla ricorrente possono essere prese in considerazione, in quanto il comportamento tenuto nella circostanza dall’atleta, può essere ricondotto ad un mero atteggiamento di nervosismo, senza conseguenze, e pertanto la sanzione stessa può essere lievemente ridimensionata. Detto tutto ciò, la Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo in argomento, riducendo, per l’effetto, la squalifica del calciatore SCIPIONI FLAVIO DARIO a 2 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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