COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81 DEL 02/05/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Filippo Muraro – Calciatore tesserato Nuova Cometa S.Maria del Sig. Stefano Conti – Dirigente Nuova Cometa S.Maria della Società U.S.D. Nuova Cometa S.Maria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 81 DEL 02/05/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C.
Nei confronti :
del Sig. Filippo Muraro – Calciatore tesserato Nuova Cometa S.Maria
del Sig. Stefano Conti – Dirigente Nuova Cometa S.Maria
della Società U.S.D. Nuova Cometa S.Maria
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 8/4/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare :
il Sig. Filippo MURARO – Calciatore Nuova Cometa S.Maria
“per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 e art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per aver partecipato a n. 4 gare valide per il Campionato di 3^ Categoria 2012/2013 nelle file della Società Nuova Cometa S.Maria senza averne titolo, in quanto non tesserato per la stessa Società, come meglio descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato”;
il Sig. Stefano CONTI – Dirigente Accompagnatore Nuova Cometa S.Maria
“per rispondere, in qualità di Dirigente per la violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. e art. 10, comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per aver consentito che il calciatore Muraro Filippo partecipasse a n. 4 gare per il Campionato di 3^ Categoria 2012/2013, nelle file della Società Nuova Cometa S.Maria senza averne titolo, in quanto non tesserato per la Società stessa, come meglio descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato”;
la Società Nuova Cometa S.Maria
“per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. per le condotte riconducibili a carico del proprio tesserato e/o delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, così come previsto dall’art. 1, comma 5 del C.G.S., così come esposto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato”.
La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza.
Nell’udienza del 30/4/2013 sono risultati presenti :
il Sig. Filippo Muraro Calciatore tesserato Nuova Cometa S.Maria
il Sig. Sttefano Conti Dirigente Nuova Cometa S.Maria
rappresentati entrambi dal Sig. Falavigna Davide, giusta delega in atti
la Società Nuova Cometa S.Maria rappresentata dal Sig. Righettini Emanuele (Presidente)
il Dott. Salvatore Sciuto Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C.
Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo.
Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 30/4/2013, il Rappresentante della Procura, vista la disponibilità manifestata dalle stesse, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. (il cosiddetto patteggiamento), precisando, nel contempo che la Procura Federale non ha ritenuto di poter patteggiare la sanzione riguardante la penalizzazione di punti in classifica.
Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari così concordati dai soggetti interessati :
a carico del Sig. Filippo Muraro Calciatore Nuova Cometa S.Maria : squalifica per due giornate
a carico del Sig. Stefano Conti Dirigente Nuova Cometa S.Maria : inibizione per trenta giorni
a carico dell’ASD Nuova Cometa S.Maria ammenda di € 200,00.-
i suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato. La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto dell’accordo delle parti sopra rappresentate, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S.
dispone
l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari :
a carico del Sig. Filippo Muraro Calciatore Nuova Cometa S.Maria : squalifica per due giornate
a carico del Sig. Stefano Conti Dirigente Nuova Cometa S.Maria : inibizione per trenta giorni
a carico dell’ASD Nuova Cometa S.Maria ammenda di € 200,00.-
i suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
Il Dott. Sciuto ha infine dichiarato che la Procura Federale ha chiesto di infliggere all’A.S.D. Nuova Cometa S.Maria la sanzione della penalizzazione di n. 4 punti da scontarsi nella classifica del Campionato di 3^ Categoria della stagione sportiva 2012/2013.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto di quest’ultimo provvedimento proposto dal Dott. Sciuto da infliggere a carico dell’A.S.D. Nuova Cometa S.Maria, ritenuto congruo il provvedimento stesso
dispone
l’irrogazione della seguente sanzione : n. 4 punti di penalizzazione da applicarsi nella classifica del Campionato di 3^ C Categoria della stagione sportiva 2012/2013.
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