CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 29 aprile 2013 promosso da: Sig. Nicola Ferrari / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 29 aprile 2013 promosso da: Sig. Nicola Ferrari / Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
AVV. MARCELLO DE LUCA TAMAJO – PRESIDENTE
PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI – ARBITRO
AVV. ENRICO DE GIOVANNI – ARBITRO
all’unanimità ha pronunciato il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1993 del 5 agosto 2012 - 631) promosso da:
Sig. Nicola FERRARI, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Stefano Bosio e Paolo Rodella parte istante
CONTRO
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli
parte resistente
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
Con istanza di arbitrato del 5.8.2012, prot. n. 1993, il sig. Ferrari ha chiesto, in via principale, la revoca della decisione del 6.7.2012 con cui la Corte di Giustizia Federale, confermando il precedente provvedimento della Commissione Disciplinare della F.I.G.C. del 18.6.2012, gli ha comminato la sanzione della squalifica per 3 anni e, in via subordinata, la derubricazione del capo di incolpazione dall’art. 7, 1° comma, all’art. 1, 1° comma, o, ancora, all’art. 7, 7° comma, del Codice di Giustizia Sportiva.
Con apposita memoria la Federazione Italiana Gioco Calcio ha contestato le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell’istanza arbitrale e la conferma della sanzione irrogata al sig. Ferrari.
Le parti, anche in relazione al successivo deposito delle motivazioni del provvedimento della Corte di Giustizia Federale, hanno poi svolto ulteriori argomentazioni.
Nel corso del procedimento, articolatosi in diverse udienze, il Collegio, in parziale accoglimento delle richieste istruttorie avanzate da entrambe le parti, all’udienza del 12.12.2012 ha escusso in testi Gervasoni, Ruopolo e Carobbio.
Il Collegio ha quindi concesso alle parti termine per il deposito di note difensive ed ha fissato l’udienza di discussione per la data del 18.1.2013 all’esito della quale si è riservato per la decisione.
In data 28.1.2013 il Tribunale, all’unanimità, ha emesso il dispositivo del lodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Prima di esaminare le risultanze istruttorie, il Collegio ritiene opportuno procedere all’identificazione dello standard probatorio necessario per accedere al riconoscimento della responsabilità disciplinare.
Punto di partenza e base normativa di ciò è l’autonomia dell’ordinamento sportivo sancita dalla legge n. 280/2003. Tale autonomia, ovviamente, non può che riguardare anche l’individuazione dei valori e dei principi ai quali i soggetti dell’ordinamento sportivo devono uniformare i propri comportamenti nonché la conseguente previsione delle norme di condotta, la cui violazione configura l’illecito disciplinare, e di quelle sanzionatorie.
In relazione a quanto sopra, l’ordinamento sportivo è altrettanto autonomo nel prevedere le regole di funzionamento della propria giustizia ed in tale ottica anche quelle sulle modalità di acquisizione delle prove e sulla loro valutazione.
2. Fatta questa necessaria premessa, si tratta ora di verificare se nella fattispecie in esame gli elementi di prova raccolti consentono di ritenere responsabile – secondo lo standard probatorio poc’anzi enunciato – il sig. Ferrari dell’illecito attribuitogli.
2.1. Il Collegio ritiene innanzi tutto di discostarsi da quanto affermato nel lodo Fontana/F.I.G.C. (procedimento di arbitrato n. 1736 d.d. 11 luglio 2012 – 618) sulla inattendibilità del teste Gervasoni – considerato intrinsecamente inattendibile perché soggetto “privo di qualsiasi spessore morale e non meritevole di credito in quanto tale” - sostenendo invece che le sue dichiarazioni vadano lette, pesate, valutate e contestualizzate volta per volta e caso per caso in relazione allo specifico episodio concreto al quale si riferiscono nonché, ovviamente, confrontate con quelle degli altri testimoni escussi.
2.2. Venendo al caso di specie, dall’esame delle risultanze istruttorie emergono evidenti contraddizioni tra le dichiarazioni rese dal teste Gervasoni e quanto riferito dai testi Ruopolo e Carobbio in ordine alla partecipazione del sig. Ferrari nel tentativo di combinare la partita Rimini/Albinoleffe del 20.11.2008.
Al riguardo, il teste Gervasoni ha dichiarato: “Confermo che parlando con alcuni miei compagni di squadra tra cui il sig. Ferrari, ho ipotizzato di combinare l’esito dell’incontro Rimini-Albinoleffe del 20 dicembre 2008”; ed ancora: “Confermo che in relazione alla mia proposta i miei compagni di squadra, interpellati, tra cui il sig. Ferrari, si sono dichiarati d’accordo in ordine alla possibilità di combinare l’incontro nel senso di un pareggio”; ed inoltre: “All’atto della proposta da me formulata nello spogliatoio ad alcuni miei compagni di squadra, tra cui il Ferrari, feci, ovviamente, presente che c’era la possibilità di guadagnare dei soldi, anche se non fui in grado di quantificare l’importo . . . A questo punto ricordai la presenza di Ruopolo negli spogliatoi in occasione della suindicata proposta di combine”; ed infine: “I compagni di squadra con i quali ho parlato dell’ipotesi di combine: Ruopolo, Carobbio, Ferrari, Poloni e Garlini”.
2.3. A fronte di tali dichiarazioni, sia il teste Ruopolo che il teste Carobbio hanno negato decisamente che il sig. Gervasoni abbia parlato di tale proposta di combine né davanti alla squadra, né dinanzi ad un gruppo di 5 o 6 componenti di essa.
2.4. In un simile contesto probatorio, caratterizzato da evidenti e totali discrepanze, non può dirsi in alcun modo raggiunta la prova della responsabilità del sig. Ferrari in ordine alla sua diretta partecipazione alla combine di cui si tratta e quindi alla commissione, da parte di quest’ultimo, dell’illecito sportivo ascrittogli. Il Collegio ritiene cioè che non si possa non solo raggiungere la certezza assoluta della commissione dell’illecito e il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma neanche quel grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, che consenta di acquisire la ricordata ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito.
2.5. Tuttavia il sig. Ferrari, nel corso del suo interrogatorio reso in data 24.4.2012 al Procuratore Federale, pur escludendo di aver partecipato al tentativo di combine e di esserne venuto a conoscenza prima della gara in questione, non ha potuto fare a meno di ammettere di aver parlato, dopo la disputa della partita Rimini/Albinoleffe, con il sig. Gervasoni il quale si era lamentato del fatto che, recatosi a Rimini per combinare la più volte citata partita, aveva ricevuto un rifiuto da parte del calciatore Vantaggiato.
Tale circostanza, peraltro confermata anche dal sig. Gervasoni, comprova in maniera inequivocabile che il sig. Ferrari, quanto meno, era a conoscenza di un tentativo volto ad alterare il risultato di Rimini/Albinoleffe e, ciononostante, non ha prontamente denunciato il fatto alla Procura Federale.
In tal modo si è verificata una precisa violazione dell’obbligo di denuncia sancito dall’art. 7, 7° comma, del Codice di Giustizia Sportiva ed il Collegio ritiene che tale comportamento debba essere sanzionato con la squalifica sino alla data del 30.1.2013.
3. In considerazione del parziale accoglimento della domanda arbitrale, il Collegio dichiara compensate tra le parti le spese di lite per 2/3 e pone a carico dell’istante il restante terzo che liquida in €. 1.500,00. A parere del Collegio, considerata la natura delle questioni dedotte nel presente arbitrato, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite. Le spese per lo svolgimento dell’arbitrato, per gli onorari del Collegio Arbitrale ed i costi sostenuti dai suoi membri sono posti a carico di entrambe le parti, nella misura di 2/3 a carico dell’istante Nicola Ferrari e della FIGC nella misura di 1/3, ma con il vincolo di solidarietà, e sono liquidati, considerata la complessità delle questioni dedotte, in €. 6.000,00 (seimila), oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Collegio, all’ unanimità, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) in riforma del provvedimento impugnato ed in parziale accoglimento dell’istanza arbitrale proposta dal sig. Nicola Ferrari, in relazione all’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, applica a quest’ultimo la sanzione della squalifica sino alla data del 30 gennaio 2013;
2) compensa per 2/3 le spese di giudizio, ponendo il restante terzo, che viene quantificato in €. 1.500,00, a carico del sig. Ferrari;
3) pone a carico della F.I.G.C., nella misura di un terzo, e del sig. Ferrari, nella misura dei restanti 2/3, con vincolo di solidarietà, le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale così come liquidate nella parte motiva;
4) pone a carico della F.I.G.C., nella misura di un terzo, e del sig. Ferrari, nella misura dei restanti 2/3, il pagamento dei diritti amministrativi;
5) dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deliberato all’unanimità in data 29/4/2013.
Napoli, 29 aprile 2013
F.TO MARCELLO DE LUCA TAMAJO
F.TO TOMMASO EDOARDO FROSINI
F.TO ENRICO DE GIOVANNI
