CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 aprile 2013 promosso da: Sig. Mario Cassano/ Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 aprile 2013 promosso da: Sig. Mario Cassano/ Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
PROF. AVV. MASSIMO ZACCHEO – PRESIDENTE
AVV. ENRICO DE GIOVANNI – ARBITRO
AVV. GUIDO CECINELLI – ARBITRO
nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. n. 1930 del 2 agosto 2012 – 624 promosso da:
Sig. Mario Cassano, nato a Vizzolo (MI), il 08/10/1983, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Maresca e Gianluca Vecchio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Firenze, alla via De’ Vecchietti n.1
istante
CONTRO
Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.- con sede in Roma, via Gregorio Allegri n.14, C.F. 05114040586, P.IVA 01357871001, in persona del Presidente, Dottor Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama n.58
intimato
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con atto datato 8 maggio 2012, il Procuratore Federale deferiva, innanzi la Commissione Disciplinare Nazionale, il Signor Cassano per la presunta violazione dell’art. 9, dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6, dell’art. 6 e dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.
Il Procuratore Federale assumeva, infatti, la commissione, da parte dell’odierno istante, di atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato di due partite di calcio; segnatamente Albinoleffe – Piacenza del 20 dicembre 2010 e Atalanta – Piacenza del 19 marzo 2011.
La Commissione Disciplinare Nazionale accertava la responsabilità del calciatore in relazione ai predetti incontri, comminando la sanzione di anni 5 (cinque) di squalifica con preclusione, a mezzo del Comunicato Ufficiale n.101/CDN del 18 maggio 2012.
Successivamente, l’odierno istante ricorreva alla Corte di Giustizia Federale per la riforma della decisione della CDN.
Con CC. UU. n.002/CGF del 6 luglio 2012, la Corte di Giustizia Federale confermava la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale.
Parte istante proponeva, pertanto, istanza di arbitrato (Prot. 1930 del 2 agosto 2012), rassegnando le seguenti conclusioni: «[…] in via preliminare: ritenere la propria competenza ai sensi dell’art. 30, comma 3° dello Statuto della F.I.G.C., nonché ai sensi degli artt. 12 ter, comma 1, e 22, comma 3, dello Statuto del Coni e dell’art. 2, comma 1, del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; nel merito: 1) in via principale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 comma 3° Codice T.N.A.S., ravvisatine i presupposti, accogliere il presente ricorso ed annullare, ovvero dichiarare nulla, la sanzione della squalifica per 5 anni con preclusione inflitta al calciatore Cassano Mario incolpato come da deferimento del Procuratore Federale n. 8011/33pf11-12/SP/BLP con il quale venivano contestate le violazioni di cui agli artt. 9, 7, commi 1- 2-5-6, ed agli artt. 6, 1 del C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. N. 101/CDN del 18.6.2012) confermata dalla Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite con Comunicato Ufficiale n. 002/CGF (2012/2013) pubblicato in Roma il 6.7.2012 a seguito delle riunioni del 2, 3, 5 e 6 luglio 2012 con la quale ha respinto il ricorso dell’esponente; 2) in via subordinata: vista la carenza degli elementi costituenti, alla luce delle argomentazioni in premessa, la fattispecie di cui all’art. 9 C.G.S., annullare la sentenza in parte qua e rideterminando il T.N.A.S.
la relativa sanzione; 3) in via subordinata alternativa e/o cumulativa alla domanda sub 2: vista la carenza degli elementi costituenti, alla luce delle argomentazioni in premessa, la fattispecie di cui all’art. 7 C.G.S., annullare la sentenza in parte qua e rideterminando il T.N.A.S. la relativa sanzione;
4) in via subordinata alternativa e/o cumulativa alla domanda sub 2: vista la carenza degli elementi costituenti, alla luce delle argomentazioni in premessa, la fattispecie di cui all’art. 6 C.G.S., annullare la sentenza in parte qua e rideterminando il T.N.A.S. la relativa sanzione […]».
Veniva nominato quale arbitro di parte l’Avv. Enrico de Giovanni.
Parte intimata si costituiva nel presente giudizio con atto del 21.08.2012, prot. n. 2083, a mezzo del quale rassegnava le seguenti conclusioni: «[…] si confida –con riserva di svolgere ulteriori deduzioni nel prosieguo del giudizio- nel rigetto del ricorso, perché infondato […]».
La F.I.G.C. nominava, quale arbitro di parte, l’Avv. Guido Cecinelli.
Entrambi gli Arbitri nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice;
successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Massimo Zaccheo che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice.
Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Presidente del Collegio Arbitrale), Avv. Enrico de Giovanni (Arbitro), Avv. Guido Cecinelli (Arbitro).
Veniva, quindi, fissata la prima udienza per il giorno 14 settembre 2012 presso la sede dell’Arbitrato, nella quale veniva esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione.
Il Collegio concedeva alle parti i termini per il deposito di una memoria illustrativa delle richieste istruttorie e per il deposito di una memoria di replica.
Veniva fissata per il 21 gennaio 2013 l’udienza di discussione.
In ossequio a quanto disposto dal Collegio, le parti depositavano le proprie memorie autorizzate e di replica.
In particolare, con la propria memoria di replica, la F.I.G.C. eccepiva l’incompetenza del T.N.A.S. in favore dell’Alta Corte di giustizia sportiva.
In data 21 gennaio 2013, presso la sede dell’Arbitrato si svolgeva la seconda udienza e la controversia veniva aggiornata all’udienza del 11 aprile 2013; nel corso di tale ultima udienza, dopo la discussione tra le parti, il Collegio, riservandosi, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
1.
Il Signor Cassano ricorre affinché venga riformata la decisione della Corte di Giustizia Federale con la quale è stata comminata, a carico dello stesso, la squalifica di anni 5 (cinque) con preclusione.
In particolare, parte istante censura, innanzitutto, i provvedimenti ordinatori assunti dalla Commissione Disciplinare e confermati dalla Corte di Giustizia (ordinanze n. 2 e n. 5), con i quali sono state respinte talune richieste istruttorie del Signor Cassano.
Secondo la tesi di parte istante, infatti, le decisioni impugnate si sarebbero formate “su un accertamento fattuale creatosi in palese violazione delle regole del principio del diritto di difesa, non avendo gli organi di giustizia della FIGC disposto l’audizione di Carlo Gervasoni nel contraddittorio delle parti sulle circostanze di cui ai capi di incolpazione”.
Parte istante censura, inoltre, la decisione emessa dalla Corte di Giustizia, eccependo “l’assenza di qualsivoglia riferibilità collegabile alla condotta ipotizzata dalla Procura Federale e confermata dalla C.D.N. a carico di Mario Cassano”.
In altri termini, secondo la ricostruzione dell’istante, non sussisterebbero, nel caso di specie, idonei riscontri probatori a sostegno delle incolpazioni a carico dello stesso Cassano, il quale si sarebbe comportato in modo del tutto regolare ed eticamente corretto e avrebbe subito passivamente gli accordi illeciti posti in essere da altri calciatori.
Ferma restando “l’assoluta marginalità dell’inquadramento processuale di Mario Cassano”, parte istante sostiene, avuto riguardo alla presunta errata applicazione della violazione ex art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva, che non vi sarebbe prova agli atti: (i) della “riferibilità a Mario Cassano del disegno criminoso, anche sportivo, ricostruito in prima battuta dalla Procura Federale nell’adesione generalizzata a prescindere dal reiterato coinvolgimento in singole gare, e successivamente descritto dal primo Giudicante in modo del tutto contrario ai riscontri oggettivi laddove il medesimo menziona … ‘ripetuti tentativi di alterazione’ che non appaiono quantitativamente sussistere nemmeno in sede di incolpazione”; (ii) dell’esistenza di “un rapporto fiduciario con altri componenti del sodalizio criminoso come ricostruito dagli organi inquirenti perché inesistente il rapporto sia con altri atleti che con i soggetti esterni all’ambiente sportivo (i c.d. Zingari)”; (iii) della “c.d. reiterata partecipazione all’attività di alterazione di molteplici gare”.
Parte istante sostiene ancora, con riferimento all’asserita errata applicazione dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 e dell’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva, che: (i) quanto alla presunta inattendibilità di Gervasoni, la “ritenuta responsabilità per questo illecito sportivo” sarebbe ancorata esclusivamente alle “dichiarazioni di un soggetto, nemmeno presente all’epoca dei fatti perché militante in altra squadra, e dove nessuno dei presunti veri artefici della combine conferma”; (ii) quanto alla lamentata incongruenza delle valutazioni operate sulla posizione di Catinali, “se non vi è prova dell’illecito sportivo per Catinali allo stesso modo non può esservi illecito sportivo anche per gli altri giocatori del Piacenza tra cui il Sig. Mario Cassano”.
Di qui la necessità, per la parte istante, di ammettere l’escussione, in questa sede, del teste Gervasoni.
2.
Con atto del 21 agosto 2012 (prot. 2083), parte intimata si è costituita nel presente procedimento arbitrale, chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, secondo la ricostruzione della F.I.G.C., i provvedimenti ordinatori ex adverso impugnati dovrebbero essere letti nell’ambito dell’ordinamento sportivo che, in quante tale, gode di “una spiccata autonomia, legislativamente sancita dalla legge n. 280/2003, che consente di disciplinare i procedimenti giustiziali federali, adattandone lo svolgimento e le regole che li debbono governare alle peculiari esigenze del settore”.
Di qui l’inutilità dell’audizione di Gervasoni “avendo questi già confermato le proprie dichiarazioni in sede giudiziaria”.
Quanto al merito, secondo la parte intimata – muovendo dal presupposto che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, per ritenere sussistente la responsabilità disciplinare del Cassano non sarebbero necessarie né la certezza assoluta della commissione del fatto, né il superamento del c.d. ragionevole dubbio, ma sarebbe sufficiente un grado di probabilità “inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio” – “il complesso degli elementi istruttori acquisiti dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona e dagli organi inquirenti federali” avrebbe consentito di accertare al di là della soglia anche del ragionevole dubbio: (i) “l’esistenza di uno stabile vincolo associativo diretto ad influenzare illecitamente gli esiti di taluni incontri, nell’ambito dei quali il Cassano rivestiva un ruolo di primario rilievo”; (ii) “la diretta compromissione del Cassano nella realizzazione di plurimi illeciti”, così come suffragato “dalla convergente testimonianza di diversi soggetti, nessuno dei quali … nutriva o nutre … sentimenti di mal’animo nei riguardi dell’odierno attore. Anzi: avendo molte delle dichiarazioni raccolte anche valore autoaccusatorio, la credibilità intrinseca del loro contenuto viene sensibilmente accresciuta”.
3.
Nel rispetto dei termini concessi dal Collegio nel corso della prima udienza, le parti provvedevano al deposito della memoria autorizzata e della memoria di replica.
Parte istante, con il proprio scritto, contestava quanto affermato dalla F.I.G.C. nell’atto del 21 agosto 2012: (i) rilevando il mancato raggiungimento, nel caso di specie, del grado di prova richiesto in sede di giustizia sportiva ai fini dell’accertamento della responsabilità circa la partecipazione del Signor Cassano al fenomeno associativo; (ii) reiterando, in via subordinata, le richieste istruttorie già formulate.
Parte intimata, con il proprio scritto del 17 gennaio 2013, sollevava, innanzitutto, l’eccezione di incompetenza del T.N.A.S. in favore dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, perché, a suo dire, si tratterebbe di una controversia “concernente una sanzione di espulsione-radiazione e quindi di diritti indisponibili riguardanti la libertà di partecipare ad associazione sportiva e di svolgere attività professionale nell’ambito sportivo”.
Nel merito, parte intimata insisteva nella conclusioni già rassegnate, ribadendo le medesime eccezioni svolte nella precedente memoria difensiva.
4.
Il Collegio deve, preliminarmente, prendere posizione sull’eccezione preliminare di incompetenza, svolta dalla F.I.G.C. nella memoria di replica del 17 gennaio 2013.
Secondo la tesi di parte intimata, la controversia, avendo ad oggetto una sanzione di espulsione–radiazione, concernerebbe diritti indisponibili afferenti la libertà di partecipazione ad associazione sportiva, nonché di svolgere attività professionale nell’ambito sportivo.
Il Collegio ritiene che la predetta eccezione debba essere rigettata.
Ad avviso del Collegio, infatti, la sanzione della preclusione a vita è una sanzione aggiuntiva rispetto a quella della squalifica quinquennale.
Pertanto, ancorché queste ultime costituiscano due distinte sanzioni, esse sono irrogate congiuntamente e la seconda non può essere inflitta in assenza della prima.
Ne consegue che, poiché è pacifica, con riferimento alla sanzione della sospensione (ossia della squalifica quinquennale), la sussistenza della competenza del T.N.A.S., il Collegio arbitrale deve essere ritenuto competente a conoscere anche della sanzione inflitta al Signor Cassano, relativa alla sua preclusione in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.
È vero che, diversamente argomentando, l’Alta Corte potrebbe conoscere, per attrazione, anche della sanzione relativa alla sospensione, ma è altrettanto vero che questa sanzione è il presupposto logico dell’altra.
Ne discende, conseguentemente, che, avendo la domanda ad oggetto l’annullamento o la riduzione della sanzione della sospensione, l’eventuale accoglimento totale o parziale della medesima determinerebbe automaticamente la cessazione della sanzione relativa alla preclusione. Di qui la competenza di questo Collegio Arbitrale.
5.
Nel merito, il Collegio, rileva come l’indipendenza del diritto sportivo si rifletta sia sul piano procedimentale, sia sul piano dei principi di diritto sostanziale. Ciò comporta, che intanto gli istituti propri di altre branche del diritto potranno essere applicati, in quanto sussistano lacune nell’ordinamento sportivo o ci si trovi in presenza di un richiamo tacito o espresso.
Tale principio di indipendenza si riflette anche sul regime probatorio dando vita ad un peculiare criterio di imputabilità.
Per ricondurre in capo ad un determinato soggetto la commissione di un illecito sportivo non è, infatti, necessaria né l’assoluta certezza dell’imputabilità né, come nel sistema penale, il superamento del ragionevole dubbio. L’applicabilità di tale principio, espressamente codificato in materia di violazione di norme antidoping, è stata estesa, attraverso numerose pronunce degli Organi Giudicanti sportivi, all’intero ordinamento federale.
Pertanto, affinché un soggetto possa essere ritenuto responsabile di aver commesso un illecito sportivo è sì sufficiente un grado inferiore di certezza, rispetto al superamento del ragionevole dubbio, ma è pur sempre necessario che l’imputabilità poggi su indizi connotati dal carattere della gravità, precisione e concordanza al fine di ottenere un c.d. alto grado di probabilità che lo stesso soggetto abbia effettivamente posto in essere la condotta incriminata.
Per giungere ad una tale conclusione, è necessario, quindi, che l’organo giudicante effettui un’attenta analisi di tutti gli elementi e le prove di cui si trova in possesso.
Proiettando tale argomentazione sulla decisione in oggetto, il Collegio ritiene che le condotte tenute dall’odierno istante integrino le violazioni contestate.
Muovendo dai documenti acquisiti nel corso del procedimento, molti derivanti dalle indagini svolte in sede penale, diversi sono gli indizi che riconducono in capo al signor Cassano una condotta integrante gli estremi dell’illecito sportivo.
In particolare, gli elementi a carico dell’odierno istante sono desumibili da testimonianze rese da differenti giocatori, coinvolti a diverso titolo nei procedimenti penali e disciplinari. Tale circostanza comporta che le diverse dichiarazioni, tra loro congruenti, rendano gli indizi a carico del signor Cassano gravi, precisi e concordanti.
Il Collegio ritiene, pertanto, che, nella vicenda in esame, il ragionevole grado di certezza sia stato raggiunto e che la ricostruzione dei fatti, contenuta nella decisione della Corte di Giustizia Federale, appare, invero, condivisibile.
La predetta decisione contiene, infatti, una completa ed esaustiva disamina non solo delle circostanze di fatto che sono state poste a base dell’incolpazione a carico dell’istante, ma anche dei contenuti dell’indagine svolta sia dal Procuratore Federale sia dal giudice penale.
I fatti accertati hanno portato la Corte di Giustizia Federale a ritenere la sussistenza dell’illecito sussumibile nella previsione dell’art. 9 del Codice della Giustizia Sportiva, consistente nella sua partecipazione ad un’associazione finalizzata alla commissione di illeciti sportivi, nonché nella previsione degli artt. 7, commi 1, 2, 5 e 6 del Codice della Giustizia Sportiva, consistente nel coinvolgimento dell’istante nelle “combine” relative alle gare Albinoleffe – Piacenza del 20 dicembre 2010 e Atalanta – Piacenza del 19 marzo 2011.
Deve ritenersi, pertanto, che la Corte di Giustizia Federale abbia correttamente ricostruito il ruolo svolto dall’istante, laddove ha correttamente concluso che “Cassano ha stabilmente fatto parte di un sodalizio votato, sulla base di un patto scellerato, al compimento sistematico di atti fraudolenti in ambito sportivo e che egli è anche colpevole delle violazioni degli artt. 7, 6 e 1 ascrittegli”.
La posizione specificamente individuata della partecipazione dell’istante all’accordo finalizzato all’alterazione delle gare sopra richiamate deriva, perciò, da univoci e precisi riscontri e dalla convergenza di risultanze probatorie assunte anche in sedi diverse (Procura della Repubblica e Procura Federale) e sostanzialmente coincidenti nel ricostruire con sufficiente fondatezza le modalità e il contenuto della partecipazione stessa.
L’impianto della motivazione della decisione della Corte di Giustizia Federale appare, dunque, corretto alla luce delle risultanze procedimentali indicate e analiticamente esaminate, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico.
In relazione al quantum della sanzione, il Collegio ritiene che la misura della sanzione inflitta, consistente nella squalifica per un periodo di anni 5 (cinque) con preclusione, appare proporzionata alla gravità della condotta attribuita alla parte istante.
6.
Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni debbono reputarsi assorbite.
Le spese legali e di funzionamento del Collegio Arbitrale seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l’eccezione preliminare di incompetenza del T.N.A.S. in favore dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, formulata dalla F.I.G.C. con la memoria del 17 gennaio 2013;
2. rigetta la domanda di arbitrato e, per l’effetto, conferma ad anni 5 (cinque), con preclusione, la sanzione della squalifica per il signor Mario Cassano;
3. condanna il signor Mario Cassano al pagamento delle spese di lite in favore della F.I.G.C. che liquida in € 2.000,00 oltre IVA e C.P.A.;
4. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del signor Mario Cassano il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale che liquida complessivamente in € 6.000,00 oltre accessori;
5. pone a carico del signor Mario Cassano il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport;
6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deliberato, all’unanimità, in data 11 aprile 2013 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Massimo Zaccheo
F.to Enrico de Giovanni
F.to Guido Cecinelli
