F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 04/05/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 249 del 07.05.2013. VERTENZA: all. Emanuele TRESOLDI / REAL MONTECCHIO S.S. (35/23) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Vittorio RUSSIANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 04/05/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 249 del 07.05.2013.
VERTENZA: all. Emanuele TRESOLDI / REAL MONTECCHIO S.S.
(35/23)
ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Vittorio RUSSIANO
Con ricorso del 17 agosto 2012 1'Allenatore dilettante Tresoldi Emanuele, iscritto nei ruoli del
S.T.F. della F.I.G.C. ha adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto il pagamento da parte della società Real Montecchio S.S. della somma complessiva di € 10.000,00 oltre agli
interessi di mora e al risarcimento del danno da svalutazione monetaria.
A sostegno del ricorso il Sig. Tresoldi ha prodotto copia dell'accordo economico, regolarmente
depositato, redatto tra le parti in data 22/7/2011 con il quale gli veniva riconosciuto un premio
tesseramento di € 11.500,00 da pagarsi in quattro rate di € 3000,00 con scadenza 01/08/2011;
01/10/2011; 01/01/2012 ed € 2.500,00 con scadenza 01/03/2012, per la conduzione della 1° squadra della società resistente, partecipante al campionato di Eccellenza Marche per la stagione sportiva 2011/2012.
Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 22 ottobre 2012 ha invitato la società resistente a fomire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Con nota del 06/11/2012 la società S.S. Real Momtecchio A.S.D. ha trasmesso copia della
dichiarazione del Sig. Tresoldi dove veniva rappresentato di aver ricevuto, in acconto da questa società, la somma di € 1000,00, sul totale a saldo di € 4.800,00 per le prestazioni svolte nell'anno 2010/2011 e 2011/2012.
Con la stessa si precisava che il ricorrente ha accettato le condizioni dettate verbalmente dalla
società in oggetto, dichiarando altresì che allo stesso verrà corrisposta la somma di € 3.800,00 nel tempo massimo di 4/5 mesi a far data del 16/10/2012.
In data 13 novembre 2012 il Sig. Tresoldi ha fatto pervenire una ulteriore nota con la quale
affermava di essere ancora creditore di € 3.800,00 per le spettanze della stagione 2011/2012.
La società resistente in data 10/11/2012 ha fatto pervenire una nota con la quale ha dichiarato di aver versato come acconto sul totale di € 3.800,00 la somma di € 600,00, pertanto la somma da versare ancora sarebbe di € 3.200,00.
Da ultimo il 28/3/2013 il ricorrente ha comunicato a questo Collegio a conferma di quanto
sostenuto dalla società; che il credito vantato a saldo, per le spettanze 2011/2012 e di € 3.200,00. Il Collegio,esaminata la documentazione,ritiene che la somma da corrispondere, rispetto alla
originaria richiesta di € 10.000,00 e quella di € 3.200,00 richiesta con la nota del 28 marzo 2013, altresì non contestata dalla società resistente.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale in accoglimento della richiesta formulata in data 28 marzo 2013, fa obbligo
alla società Real Montecchio S.S. di corrispondere all'allenatore EMANUELE TRESOLDI la somma di € 3.200,00 a saldo delle spettanze 2011/2012, oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari a € 58,00 per un totale di € 3.258,00, maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8
comma 15 del CGS.
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