F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 04/05/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 249 del 07.05.2013. VERTENZA: all. Giuliano ZORATTI / A.S.D ISM GRADISCA (56/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 04/05/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 249 del 07.05.2013.
VERTENZA: all. Giuliano ZORATTI / A.S.D ISM GRADISCA
(56/23)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI
Con ricorso del 23/10/2012, l'allenatore professionista di 1^ Ctg. Zoratti Giuliano, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. ISM GRADISCA, il pagamento della somma di €. 7.067,00, relativa alla differenza non corrisposta per premio di tesseramento e spese viaggi, relative alla stagione sportiva 2011/2012, oltre agli interessi di mora e alla svalutazione monetaria.
Il ricorrente al ricorso ha allegato copia della scrittura privata, sottoscritta con il legale rappresentante della A.S.D. ISM Gradisca da cui si evince che per l'attività di allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato Interregionale, stagione sportiva 2011/2012, avrebbe dovuto percepire un compenso annuo di € 7.500,00 da pagarsi in dieci rate di € 750,00 cadauna, aventi scadenze al 15 di ogni mese, a partire dal mese di settembre 2011 e fino al mese di giugno 2012, oltre rimborso spese viaggi cosi come per legge.
Il ricorrente ha, altresì, allegato prospetto indicante i percorsi dalla sua residenza (Tarcento) al campo di calcio (Gradisca di Isonzo) il numero delle sedute per allenamenti, trasferte e partite nonché le spese sostenute per pedaggi autostradali.
Il Dipartimento Interregionale, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che il contratto sottoscritto dalla parte in controversia il 15/08/2011 e stato depositato presso il Dipartimento il 04/10/2011.
Il Segretario del Collegio Arbitrale, con raccomandata del 29/11/2012, ha invitato la Società A.S.D. ISM Gradisca a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta, considerato, altresì, che la A.S.D. ISM Gradisca nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. IMS Gradisca di corrispondere all' allenatore Zoratti Giuliano la somma di € 7.067,00, a saldo delle sue spettanze (premio di tesseramento e spese viaggi) per la stagione sportiva 2011/2012, oltre ad € 90,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 7.157,00.
Nulla e dovuto, infine, per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.
La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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