F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 04/05/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 249 del 07.05.2013. VERTENZA: all. Pasquale LOGARZO / A.S.D. ISERNIA FC (57/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 04/05/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 249 del 07.05.2013.
VERTENZA: all. Pasquale LOGARZO / A.S.D. ISERNIA FC
(57/23)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI
Con ricorso del 24 ottobre 2012 l'allenatore professionista signor Pasquale Logarzo, ha adito questo Collegio Arbitrate esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. Isernia FC partecipante al campionato Interregionale di Serie D della Lega Nazionale Dilettanti, nella stagione sportiva 2011/2012.
Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 12 agosto 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 13.000,00 (tredicimila/00) in sette ratei il 30 dei mesi novembre, dicembre, gennaio 2011 il 29 febbraio e
sempre il 30 dei mesi marzo, aprile e maggio 2012. E' opportuno precisare che, sulla copia dell'accordo allegato al ricorso, e riportata la data del 12 novembre 2011 e non come indicato
dall'allenatore 12 agosto 2011.
Con il reclamo in esame, il signor Pasquale Logarzo, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Isernia FC di corrispondergli il residuo importo di € 3.500,00 (Tremilacinquecento/00) non avendo la società provveduto a saldare quanto dovutogli ai sensi di quanto previsto dall'accordo economico, sulla predetta somma domanda gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 28 gennaio 2013 del Segretario del Collegio Arbitrate, con lettera del 30 gennaio successivo ha comunicato il regolare deposito dell'accordo in data 17 novembre 2011.
Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 29 novembre 2012, ricevuta dalla società A.S.D. Isernia FC il 5 dicembre successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e 1'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D. Isernia FC nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Isernia FC di corrispondere
all'allenatore signor Pasquale Logarzo la somma di € 3.575,00
(Tremilacinquecentosettantacinque/00) cosi determinata: quanto ad € 3.500,00
(Tremilacinquecento/00) quale residuo dovuto del premio di tesseramento ed € 75
(settantacinque/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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