F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 04/05/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 249 del 07.05.2013. VERTENZA: all. LA FACE FILIPPO / A.S.D. SIDERNO 1911 (58/23) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 04/05/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 249 del 07.05.2013. VERTENZA: all. LA FACE FILIPPO / A.S.D. SIDERNO 1911 (58/23) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Domenico CARRETTA Con ricorso del 30 ottobre 20121'allenatore dilettante Sig. La Face Filippo, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T.F. della F.I.G.C. ha adito questo Collegio Arbitrale affinché gli venisse riconosciuto, da parte della società A.S.D. Siderno 1911 il pagamento della somma di € 7.500,00 quale premio di tesseramento ed € 4.260,00 a titolo di rimborso chilometrico tra le località di Melito Porto Salvo (RC) e Siderno (RC), oltre agli interessi di mora e al risarcimento del danno da svalutazione monetaria. A sostegno del ricorso il Sig. La Face ha prodotto copia dell'accordo economico stipulato in data 01/12/2011 regolarmente depositato, che prevedeva un premio di tesseramento di € 7.500,00 da pagarsi in quattro rate di € 1.500,00, con scadenza 31/12/2011; 28/02/2012; 30/4/2012; 30/5/2012 e 30/6/2012, quale responsabile della prima squadra del campionato di Eccellenza Calabrese dal 01/12/2011 al30/6/2012, lo stesso accordo prevedeva il rimborso chilometrico per quattro allenamenti settimanali oltre alla gara. La Segreteria del Collegio con raccomandata A/R del 29/9/2012 ha invitato la società resistente a presentare proprie difese ed al ricorrente eventuali osservazioni. La società A.S.D Siderno il 12/01/2013 ha replicato alle richieste del Sig. La Face, manifestando la volontà di saldare le spettanze dovute con alcune precisazioni, in primis che l'allenatore suddetto ha iniziato a svolgere la sua attività in data 01/12/2011, ma il 16/12/2011 mentre stava raggiungendo lo stadio di Siderno in compagnia dell'accompagnatore e di due atleti a incorso in un incidente automobilistico che lo ha tenuto lontano dalla conduzione tecnica della squadra, pertanto si e dovuto ricorrere ad affidare la squadra all'allenatore in seconda Sig. Telli Guglielmo. Si deve precisare che il Sig. La Face nella sua richiesta non ha tenuto conto di questa circostanza ed ha richiesto l'intero premio pattuito di € 7.500,00. In merito alla richiesta del rimborso per i viaggi si deve precisare inoltre che per l'incidente ha subito il ritiro della patente di guida, quindi risulta incomprensibile la richiesta di € 4.260,00 per cento viaggi di quattro allenamenti settimanali, più la gara fino al 30/4/2012; quanto detto non sarebbe stato possibile tenuto conto del ricovero ospedaliero. Per quanto su esposto le richieste del Sig. La Face non dovrebbero essere esaudite. In data 17/01/2013 il ricorrente ha fatto pervenire le proprie osservazioni in merito alle controdeduzioni della società sostenendo che l'incidente si e verificato a 700 metri di distanza dallo Stadio Comunale di Siderno, mentre si recava a svolgere il quarto allenamento; che il ricovero si 6 protratto fino al 31/12/2011 data delle dimissioni, documentata, dall'ospedale di Melito Porto Salvo; che durante la degenza non ha preso parte a tre partite (Siderno/Soverato, Siderno/Guardavalle e Rende/Siderno); che durante l'assenza 6 stato sostituito dal Sig. Telli, allenatore in seconda e quindi già inserito nello staff tecnico della società, quindi senza nessun aggravio economico per la società; che ha ripreso 1'attività il martedì del 17/01/2012, tanto che il 22/01/2012 durante la gara Siderno/Montalto era regolarmente in panchina e infine che il 17/01/2012 veniva accompagnato a sue spese da un parente, pertanto per quanto esposto resta fermo nelle sue richieste. Il Collegio esaminata la documentazione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, infatti in base alle osservazioni fatte pervenire dal Sig. La Face in risposta alle controdeduzioni della società resistente si deve rilevare che il periodo di assenza dell'allenatore a seguito dell'incidente si è limitato ad un mese e, che trattandosi di motivi di salute documentati il premio tesseramento gli deve essere riconosciuto, tenuto anche conto che la società non ha subito un nocumento economico, essendo la squadra, nel periodo di assenza di un mese dell'allenatore in prima, stata affidata al Sig. Talli, allenatore in seconda, già nello staff tecnico della società. In merito alla richiesta del rimborso chilometrico per cento viaggi si ritiene che la richiesta e plausibile, tenuto conto che quattro allenamenti settimanali, più le gare, per sette mesi di contratto, decurtato il mese di malattia sono ampiamente giustificati, in considerazione che la sospensione della patente di guida su disposizione del Prefetto ha avuto inizio il 6 luglio 2012 come documentato, dopo la scadenza del contratto. Il tutto risulta documentato. P.Q.M. Il Collegio Arbitrate in accoglimento del ricorso fa obbligo alla società A.S.D. Siderno 1911 di corrispondere all'allenatore La Face Filippo la somma a) di € 7.500,00 oltre agli interessi equitativamente calcolati pari ad € 92,00 (mesi sei); b) la somma di € 4.260,00 ha titolo di rimborso chilometrico tra le località di Melito Porto Salvo/Siderno, per un totale di € 11.852,00 L'importo verrà maggiorato, degli interessi a tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per il richiesto risarcimento da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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