F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 04/05/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 249 del 07.05.2013. VERTENZA: all. Luigino SESTILI / A.S.D. FORTITUDO (70/23) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Mario ROSSINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 04/05/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 249 del 07.05.2013.
VERTENZA: all. Luigino SESTILI / A.S.D. FORTITUDO
(70/23)
ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Mario ROSSINI
In data 22 novembre 2012 perviene a questo Collegio Arbitrale la vertenza economica
dell'allenatore dilettante Luigino Sestili contro la società A.S.D. Fortitudo.
Nel ricorso presentato il tecnico dichiara di aver pattuito con la medesima un accordo economico nel quale la A.S.D. Fortitudo si impegna a riconoscergli, alla sua assunzione quale allenatore della squadra partecipante al campionato regionale Lazio di terza categoria,un premio di tesseramento di € 2.400,00 da versarsi in 3 rate da € 800,00 cadauna di cui la prima all'inizio del campionato e le altre due rispettivamente al 15 dicembre 2011 e 10 maggio 2012.
Dichiara di aver ricevuto dalla società il solo pagamento della prima rata di € 800,00 e, avendo presentato le sue dimissioni per motivi familiari in data 16 aprile 2012, di essere ancora creditore dalla medesima della somma di € 1.450,00.
Richiede inoltre che oltre alla sopra citata cifra vengano riconosciuti gli interessi di mora ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria.
A convalida delle sue richieste il tecnico allega al ricorso:
- copia dell'accordo economico stipulato con la A.S.D. Fortitudo
- copia della lettera di dimissioni
- copia della ricevuta della raccomandata a/r inviata alla controparte attestante l'invio del presente reclamo.
Nel C.U. nr.38 del 20 settembre 2012 il Comitato Regionale Lazio comunica la cessazione di tutte le attività della società A.S.D. Fortitudo per la stagione sportiva 2012/2013.
La società A.S.D. Fortitudo al ricevimento del ricorso del Sestili invia la Collegio Arbitrale, in data
24 novembre 2012, le proprie controdeduzioni specificando che i motivi che hanno spinto il tecnico a presentare le proprie dimissioni non erano causati da problemi familiari bensì da incapacità ed incompetenza nella gestione della squadra. Inoltre i suoi atteggiamenti oltraggiosi tenuti nei confronti di autorità sportive (arbitri) gli avevano causato una squalifica di un mese dalla FIGC.
Tali atteggiamenti irriguardosi erano proseguiti poi sia verso i giocatori, i quali ne denunciavano più volte il fatto alla società, che nel suo vergognoso comportamento in panchina con continue invettive verso calciatori e direttori di gara. I suoi programmi poi di indurre la società all'iscrizione di una parte della squadra ad un campionato di Calcio a 5 con la prospettiva dell'arrivo di un fantomatico sponsor avevano contribuito a creare non poche difficoltà sia logistiche che onerose alla U.S.D. Fortitudo.Al termine delle controdeduzioni la società dichiara il suo stupore al ricevimento della raccomandata con la vertenza del tecnico e che la stessa U.S.D. Fortitudo in primo momento aveva deciso di citarlo per danni, soprassedendo poi a tale iniziativa in quanto decisa a non riprendere la propria attività nella stagione 2012/2013.
Si riserva comunque di intraprendere un'azione legale nei suoi confronti.
Al ricevimento delle controdeduzioni della società il Segretario del Collegio invita la medesima ad inviare copia dell'atto anche all'allenatore Sestili rimettendone ricevuta della raccomandata al Collegio stesso. In data 14 gennaio 2013 la U.S.D. Fortitudo provvede ad ottemperare a quanto
richiesto.
L'allenatore il 20 gennaio 2013 invia le proprie osservazioni in risposta a quanto esposto dalla società respingendo le affermazioni e gli addebiti a lui contestati ritenendoli oltremodo altamente offensivi. Evidenzia come la società avendone facoltà non avesse mai pensato ad un suo esonero. Ribadisce infine la sua richiesta di risarcimento presentata nella vertenza.
In data 28 gennaio 2013 il Segretario del Collegio richiede al competente Comitato Regionale Lazio conferma o meno dell'avvenuto deposito del contratto ricevendone parere negativo e comunicazione che il tecnico Sestili per la stagione 2011/2012 non risulta tesserato per alcuna società.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta decide di accogliere parzialmente il ricorso.
Ritiene ininfluenti al fine del contratto le denunce sul comportamento del tecnico e che i gravi comportamenti espressi nei suoi riguardi dovevano essere preventivamente denunciati agli Organi Competenti.
Nessuna procedura viene avviata per il mancato deposito del contratto in quanto tale obbligo non e previsto per gli allenatori che operano in detta categoria. In merito al tesseramento si ricorda che per la conduzione delle squadre di terza categoria, nella stagione in questione, non c'era obbligo di tesseramento di un tecnico abilitato.
Per quanto riguarda la cifra richiesta ed in considerazione che il tecnico ha operato solamente fino alla metà del mese di aprile e quindi per 7 mesi e mezzo dei 10 pattuiti nell’ accordo ritiene che la somma a lui dovuta ammonti ad € 1.240,00.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la società A.S.D. Fortitudo al
pagamento a favore dell'allenatore Luigino Sestili della somma di € 1.240,00 a saldo del premio di tesseramento,di € 13,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 1.253,00.
Dalla data della delibera fino all'effettivo soddisfo andranno calcolati gli interessi legali.
Nulla e dovuto per il risarcimento del danno da rivalutazione monetaria in difetto di prova del medesimo,come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.
La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter,comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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