F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 04/05/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 249 del 07.05.2013. VERTENZA: all. Mauro ZAMPOLLINI / A.C. SANSOVINO S.r.1. (75/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 04/05/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 249 del 07.05.2013. VERTENZA: all. Mauro ZAMPOLLINI / A.C. SANSOVINO S.r.1. (75/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI Con ricorso del 29 novembre 2012 l'allenatore professionista signor Mauro Zampollini, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.C. Sansovino Srl partecipante al campionato Interregionale di Serie D della Lega Nazionale Dilettanti, nella stagione sportiva 2011/2012. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 24 aprile 2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per i due mesi residui della stagione sportiva 2011/2012. Con il reclamo in esame, il signor Mauro Zampollini, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.C. Sansovino Srl di corrispondergli 1'intero importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) non avendo la società provveduto ad erogare quanto dovutogli ai sensi di quanto previsto dall'accordo economico. Sulla predetta somma domanda gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Dipartimento Interregionale delta Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 28 gennaio 2013 del Segretario del Collegio Arbitrate, con lettera del 30 gennaio successivo ha comunicato il regolare deposito dell'accordo in data 3 maggio 2012. Il Segretario del Collegio, con raccomandate dell'8 gennaio 2013, ricevuta dalla società A.C. Sansovino Srl il 18 gennaio e dal tecnico 1' 11 gennaio successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e 1'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.C. Sansovino Srl nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara 1'obbligo delta A.C. Sansovino Srl di corrispondere all'allenatore signor Mauro Zampollini la complessiva somma di € 2.555,00 (Duemilacinquecentocinquantacinque/00) cosi determinata: quanto ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) quale premio di tesseramento ancora dovuto ed € 55,00 (Cinquantacinque/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva net rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.
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